Il Consiglio dei Ministri ha approvato definitivamente il decreto attuativo della riforma penale che modifica la disciplina sui giudizi di impugnazione

di Marina Crisafi - Via libera nella tarda mattinata di oggi al decreto legislativo che modifica la disciplina di giudizi di impugnazione, attuando la delega inserita nella riforma del processo penale (l. 103/2017). Dopo i pareri delle commissioni parlamentari (delle cui osservazioni si è tenuto conto), l'ok definitivo del Governo fa fare un altro passo avanti alla riforma Orlando, introducendo novità che andranno in sostanza a circoscrivere l'area delle impugnazioni, sia da parte del pm che da parte dell'imputato.

Giudizi di impugnazione: le novità del decreto

Il decreto va a riformare la disciplina processuale penale in materia di giudizi di impugnazione, inserendosi, si legge nel comunicato stampa di Palazzo Chigi, "nel più ampio programma sotteso alla riforma, volto alla semplificazione e velocizzazione dei processi, in modo da garantire l'attuazione del principio della ragionevole durata del processo".

Procedimenti appello e Cassazione semplificati

Il fine ultimo è la deflazione dl carico giudiziario, prosegue la nota, "mediante la semplificazione dei procedimenti di appello e di cassazione". In quest'ottica, i principi della delega orientano alla modifica del procedimento davanti al giudice di pace, all'individuazione degli uffici del pubblico ministero legittimati a proporre appello, alla riduzione dei casi di appello e alla limitazione dell'appello incidentale al solo imputato.

Impugnazione: poteri limitati del pm

Nello specifico, il provvedimento limita i poteri di appello sia del pm che dell'imputato, con l'obiettivo di circoscrivere il potere d'impugnazione nei limiti in cui "le pretese delle parti, legate all'esercizio dell'azione penale per il pubblico ministero e al diritto di difesa per l'imputato, risultino soddisfatte".

Viene ridotta, dunque, la legittimazione all'impugnazione di merito, in questi termini:

- al pm, è precluso l'appello delle sentenze di condanna, ossia delle sentenze che hanno riconosciuto la fondatezza della pretesa punitiva, salvo alcuni specifici casi, come per es. la sentenza che modifica il titolo del reato o che esclude l'esistenza di aggravanti ad effetto speciale;

- all'imputato, è precluso l'appello delle sentenze di proscioglimento pronunciate con le più ampie formule liberatorie, ovvero perché il fatto non sussiste o perché non lo ha commesso.

Appello incidentale e reati competenza giudice di pace

Il decreto va a novellare inoltre le disposizioni del Codice di procedura penale anche in materia di appello incidentale e dà attuazione alla riforma della disciplina delle impugnazioni con riferimento ai procedimenti aventi ad oggetto reati di competenza del giudice di pace.

Ok norme antiriciclaggio

Il Cdm di oggi ha anche approvato (in esame preliminare), il decreto attuativo della direttiva UE, che disciplina l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio, allo scopo di garantire una cooperazione amministrativa efficiente tra gli Stati membri.

Il provvedimento prevede, nello specifico, che "i servizi di collegamento designati a fornire alle autorità richiedenti degli altri Stati membri gli elementi utili per lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa, oltre a utilizzare i dati e le notizie contenuti nell'anagrafe tributaria o acquisiti dall'Agenzie delle entrate nel corso dei propri accertamenti - hanno - accesso anche ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva di trust e di persone giuridiche, contenuti nell'apposita sezione del registro delle imprese".


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