All'interno i contenuti in breve e il testo del DDL in formato PDF

Ancora una volta si apre il dibattito su una delle tematiche che maggiormente dividono l'opinione pubblica: la disciplina delle unioni civili e delle convivenze di fatto oggetto del Disegno di Legge 2081 (CD: DDL Cirinnà).

Vogliamo per questo invitare i lettori ad esprimere le proprie opinioni e a votare il sondaggio che si trova qui sotto.

Ma come funziona il disegno di legge sulle unioni civili?

La struttura del testo, qui sotto allegato, evidenzia due parti:

La prima si riferisce alle unioni civili tra le persone dello stesso sesso, la seconda è quella che prevede il riconoscimento delle convivenze di fatto sia tra persone di sesso diverso sia tra persone dello stesso sesso.

Le unioni civili:

Il DDL prevede espressamente il riconoscimento dell'unione civile per le coppie omosessuali con il riconoscimento di alcuni diritti e doveri che discendono da dette unioni.

L'unione civile deve essere stipulata davanti a un ufficiale dello stato civile in presenza di testimoni e viene poi registrata nell'archivio dello stato civile.

Il documento che attesta l'unione civile deve contenere i dati anagrafici delle parti, la residenza e indicare il regime patrimoniale scelto.

La coppia potrà scegliere di adottare un solo cognome o di lasciarli entrambi.

L'articolo 3 del DDL elenca poi i diritti e i doveri che derivano dall'unione civile statuendo che:

"1. Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.

2. Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato".

La norma prosegue poi con una serie di richiami a norme del Codice Civile

Anche per rompere l'unione civile, come per il matrimonio, sarà necessario ricorrere al divorzio.

Per quanto riguarda il tema "successioni ereditarie" il DDL equipara chi è parte di una unione civile a quella di coniuge per quanto riguarda i diritti dei legittimari e quelli che derivano dalla successione legittima.

Uno dei punti più discussi è quello relativo alle previsioni di cui all'articolo 5 del DDL che apporta una modifica dell'articolo 44, lettera b), della legge 4 maggio 1983, n. 184. La modifica vuole permettere alla parte dell'unione civile di ricorrere all'adozione non legittimante nei confronti del figlio naturale dell'altra parte.

Infine, l'art. 18 prevede che "in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite".

Le convivenze di fatto:

Per le convivenze di fatto il DDL prevede la possibilità per i conviventi di fatto di disciplinare i rapporti patrimoniali stipulando un contratto di convivenza dinanzi a un notaio in cui si può anche fissare una residenza comune.

Nel contratto si possono stabilire le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune e scegliere il regime patrimoniale della comunione dei beni.

Il contratto di convivenza non può però essere sottoposto a termine o condizione.

Interessanti le previsioni di cui all'art. 13 secondo cui "In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni". Se poi nella casa ci abitano figli minori o disabili del convivente superstite il diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza si estende per un periodo non inferiore a tre anni.

La stessa norma dispone che in caso di "morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto".

Quanto alla risoluzione del contratto di convivenza il DDL prevede la possibilità di scioglimento per accordo delle parti ma anche il recesso unilaterale.

Il contratto si risolve anche in caso di matrimonio o unione civile tra i conviventi o con altre persone e in caso di morte di uno dei contraenti.

Vai al testo del DDL sulle unioni civili e le coppie di fatto

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