- Dott. Emanuele Mascolo -  cosa accade nel caso in cui un condomino abbia subito danni a seguito di un guasto dell'impianto fognario?

La prima cosa da fare è quella di individuare,  attraverso un consulente tecnico, le cause  del guasto, ma soprattutto,  è necessario individuare il punto esatto in cui si è verificata la rottura.

La localizzazione della rottura è necessaria per capire se il tratto della rete fognaria è di natura condominiale oppure se il guasto si riferisce solo a quella parte che è di pertinenza del singolo condomino.

Il danno potrebbe risultare causato ad esempio dall'ostruzione di una parte dell'impianto a servizio esclusivo di alcuni appartamenti e non di tutto il condominio.

Se il danno si è verificato in posizione antecedente al raccordo, dal quale l'impianto comincia ad essere comune, allora i condomini non saranno tenuti a risarcire il danno.

La recente giursisprudenza chiarisce che " non può trovare applicazione la presunzione di comproprietà di cui all'art. 1117 codice civile, n. 3 in quanto, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, detta presunzione, prevista anche per l'impianto di scarico delle acque, opera con riferimento alla parte dell'impianto che raccoglie le acque provenienti dagli appartamenti e, quindi, "che presenta l'attitudine all'uso ed al godimento collettivo, con esclusione delle condutture (ivi compresi i raccordi di collegamento) che diramandosi da detta colonna condominiale di scarico, servono un appartamento di proprietà esclusiva." (C. Cass. 25.06.2012, n.10584)

I condotti fognari sono considerati parti comuni solo "fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini, con esclusione dei soli raccordi di collegamento e delle tubazioni orizzontali che, diramandosi da detta condotta condominiale di scarico, servono i singoli appartamenti di proprietà esclusiva." ( C. Cass. 14.06.2012, n. 9765)

C'è un ulteriore aspetto da verificare:  è possibile infatti che le infiltrazioni si siano verificate a causa di un guasto localizzato dopo l'innesto alla rete pubblica.

Molto chiara a proposito un sentenza del Tribunale di Bari, del 30.05.2011, numero 1890 secondo cui " in base all'interpretazione di cui all'art. 1117 n.3 c.c., se la fognatura causa danni ad un condomino, ne risponde il condominio se derivano da infiltrazioni provenienti dal tratto di fognatura che arriva fino al punto di innesto alla rete pubblica

Per completezza di trattazione aggiungo che è necessario anche verificare se il danno proviene da un tratto di fognatura posta al servizio di una sola scala o di una parte di essa.

In tal caso ci ricorda la Corte di Cassazione (sentenza 583 del 17 gennaio 2001) che  i costi per le riparazioni dovranno essere posti a carico sui condomini che traggono utilità dall'impianto.

Anche in questa sentenza la corte ricorda che "in un condominio la presunzione di comproprietà, prevista dall'art.1117 n. 3 c.c. anche per l'impianto di scarico delle acque, opera con riferimento alla parte dell'impianto che raccoglie le acque provenienti dagli appartamenti, e, quindi, che presenta l'attitudine all'uso ed al godimento collettivo, con esclusione delle condutture (ivi compresi i raccordi del collegamento) che, diramandosi da detta colonna condominiale di scarico, servono un appartamento di proprietà esclusiva (Cass. civ.sez.111 sent. n. 583 del 17 gennaio 2001). 

Un'ultima considerazione:  non è detto che se il danno si è verificato per la rottura della conduttura condominiale, il singolo condomino sia sempre comunque estranea responsabilità.

È possibile infatti  che guasto alla rete fognaria sia stato  determinato dal fatto colposo del condomino.  se è stato il responsabile dell'ostruzione sarà suo onere di sostenere le spese per la riparazione (cfr: Cass. civ. sez. III 12 maggio 1981 n. 3146).

Vedi anche: La Guida al Condominio

Dott. Emanuele Mascolo
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