Nell'esercizio del potere di attribuzione dell'immobile ritenuto non comodamente divisibile, ed a maggior ragione quando le quote siano eguali e non soccorra quindi l'unico criterio indicato dalla legge (di preferire, cioè il condividente "avente diritto alla quota maggiore"), il giudice non trova alcun limite nelle disposizioni dettate dall'art. 720 cod. civ., da cui gli deriva, al contrario, un potere prettamente discrezionale nella scelta del condividente cui assegnarlo, potere che trova il suo temperamento esclusivamente nell'obbligo di indicare i motivi in base ai quali ha ritenuto di dover dare la preferenza all'uno piuttosto che all'altro degli aspiranti all'assegnazione, e si risolve in un tipico apprezzamento di fatto, sottratto come tale al sindacato di legittimità, potendo essere oggetto di controllo in questa sede soltanto la logicità intrinseca e la sufficienza del ragionamento operato dal giudice di merito.
Corte di Cassazione sez. II civ. sentenza 4013 del 19 marzo 2003 (in www. Cassazione.it)
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Caro bollette, quando la guerra entra in cucina
- “La Previdenza Forense” approda al digitale
- Revoca dell'amministratore di condominio: quando scatta
- Il divieto di delega all'amministratore per la partecipazione all'assemblea condominiale non si estende ai suoi parenti
- Ricorso per Cassazione: quando è inammissibile
