La Corte d'Appello di Genova ribadisce la natura dichiarativa delle sentenze di divisione ereditaria, per cui si può agire esecutivamente in base alle stesse solo dopo il loro passaggio in giudicato

Esecutività sentenza dichiarativa di divisione ereditaria

La Corte d'Appello di Genova con l'ordinanza del 27 ottobre 2022 (sotto allegata) sancisce la natura dichiarativa della sentenza che si è pronunciata sulla divisione e sulla assegnazione ai condividenti dei beni mobili ereditari.

La sentenza dichiarative o di mero accertamento non possono avere esecuzione provvisoria come le sentenze di condanna.

La natura dichiarativa della sentenza di divisione ereditaria è stata sancita dalla Corte di Cassazione in relazione all'assegnazione dei lotto ai condividenti, i quali pertanto devono essere considerati titolari dei beni loro assegnati dall'apertura della successione.

La sentenza dichiarativa, acquista efficacia esecutiva solo quando passa in giudicato, ossia quando l'accertamento contenuto nella pronuncia del giudice produce tutti i suoi effetti tra le parti, gli eredi e gli aventi causa. Solo da questo momento ogni condividente può agire esecutivamente per ottenere il rilascio di beni assegnati al condividente che non ha titolo idoneo in grado di giustificarne la detenzione.

Scarica pdf App. Genova 27.10.2022

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