Con la sentenza n. 10028 depositata il 27 aprile 2010 la Corte di cassazione ha stabilito che non ha diritto al riconoscimento dell'infortunio in itinere il lavoratore, che di ritorno dal lavoro, si fa male sotto casa. La sezione lavoro del Palazzaccio, su ricorso proposto dal lavoratore contro l'Inps ha infatti stabilito che non può essere ricondotto ad infortunio sul lavoro
la rottura del femore che il lavoratore subisce scendendo dalla sua autovettura dinnanzi alla sua abitazione. Gli Ermellini, nel caso di specie hanno stabilito che "l'orientamento richiamato, cui questo collegio non ritiene di discostarsi, è quello per cui un infortunio "in itinere" non comporta il suo verificarsi nella pubblica strada e, comunque, non in luoghi identificabili in quelli di esclusiva proprietà del lavoratore assicurato o in quelli di proprietà comune, quali le scale e i cortili condominiali, il portone di casa o i viali di complessi residenziali con le relative componenti strutturali. Questo perché si deve trattare di luoghi in cui la parte non ha possibilità diretta di incidere per escludere o ridurre i rischi di incidenti cosa che invece può fare in tali ambiti.
Inoltre i giudici di legittimità, riprendendo la pronuncia di secondo grado e confermandola, hanno precisato che grava sul lavoratore l'onere di provare che il luogo in cui è avvenuto l'infortunio è comunque pubblico pur trovandosi nel suo complesso abitativo: "ragionevolmente e correttamente - hanno aggiunto i giudici del Palazzaccio - la Corte (di merito) ha ritenuto che gravava sulla ricorrente formulare richieste istruttorie per precisare che il luogo era comunque pubblico, pur essendo all'interno del suo complesso abitativo, come si desumerebbe dal fatto che la ricorrente ha dichiarato di aver varcato l'accesso e attraversato il giardino. In mancanza di prova contraria sul punto, la decisione adottata dalla Corte è conforme alla legge, come costantemente interpretata dalla Cassazione, ed è stata motivata in modo più che adeguato".

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