La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 10219/2009) ha stabilito che comporta la perdita del brevetto il ritardo, da parte dell'azienda, nel pagamento della relativa tassa.
Gli Ermellini hanno quindi stabilito che “l'art. 47 del r.d. 1127/39 stabilisce che la tassa annuale deve essere pagata anticipatamente entro il termine corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda e, trascorso detto termine, il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi, con l'applicazione di una soprattassa. In caso mancato rispetto di quest'ultimo termine, l'art 55 del regio decreto stabilisce la decadenza dal brevetto”.
La Corte ha poi evidenziato che “sotto un profilo generale, va rammentato che l'art. 2729 comma 2 c.c. stabilisce che le presunzioni non si applicano nei casi in cui non può aversi prova per testimoni. A sua volta l'articolo 2721 c.c. stabilisce che la prova per testimoni non è ammissibile per i contratti che superano il valore di 2,58 euro, salvo che l'autorità giudiziaria consenta la prova tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni circostanza e fatti salvi alcuni casi, previsti dall'art. 2724 c.c., in cui la prova per testimoni è ammessa comunque. Infine, l'articolo 2726 c.c. stabilisce che le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applicano anche al pagamento. Ciò sta a significare che il pagamento non può essere provato per testimoni, salvo le eccezioni dinanzi indicate, e da ciò consegue ulteriormente che, in virtù delle disposizioni citate, non può neppure essere provato per presunzioni. Il principio civilistico testè enunciato non trova un analogo specifico corrispondente nell'ambito delle obbligazioni di diritto pubblico ma, tuttavia esso è ,in genere desumibile, in base a principi contenuti nelle varie normative pubblicistiche”.
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