La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 26371/2008) ha stabilito che nelle adozioni, il legame di sangue a volte passa in secondo piano rispetto alla procedura, ovvero che . non è sufficiente per far cadere lo stato di adottabilità di un minore il fatto che uno zio si sia espressamente dichiarato disponibile a tenere il bambino con sé. In tali ipotesi, precisa la Corte, occorre una valutazione in concreto circa il rapporto fra il piccolo e il parente che si dica disposto a occuparsene.
Gli Ermellini hanno quindi chiarito che “ai fini della dichiarazione dello stato di adattabilità, la dichiarata disponibilità di uno dei parenti entro il quarto grado ad occuparsi del minore non è sufficiente, di per sé, ad escludere la situazione di abbandono, dovendo comunque il giudice accertare in concreto che detta disponibilità, pur dettata da sinceri propositi, non appaia meramente velleitaria ed obiettivamente inattuabile, alla stregua della situazione di fatto esistente al momento in cui essa viene manifestata […] dovendo la stessa essere suffragata da elementi oggettivi che la rendano credibile”.
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