Ai fini dell'accertamento della dichiarazione di adottabilità, la manifesta disponibilità dei nonni "ad occuparsi del minore che versi in stato di abbandono non è sufficiente, di per sé, ad escludere il permanere di detta situazione nel futuro, dovendo la stessa essere suffragata da elementi oggettivi che la rendano credibile" ed essendo necessaria la presenza di rapporti pregressi ed attuali, tali da assicurare "una situazione affettiva, morale e materiale" in grado di consentire un armonioso ed equilibrato sviluppo della sua personalità.

Lo ha deciso la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 16280 del 16 luglio 2014, in una vicenda riguardante la dichiarazione dello stato di adottabilità di tre minori da parte del Tribunale per i minorenni di Catania e la conferma dell'affidamento degli stessi e del divieto di visita nei confronti dei genitori e degli altri congiunti.

Rigettate le istanze, anche in appello, ricorrevano per Cassazione, i nonni materni e paterni avverso la ritenuta inidoneità degli stessi ad ovviare alle presunte condizioni di abbandono dei nipoti.

La Cassazione, preliminarmente riunendo i ricorsi, ha affermato i principi sopraesposti e la corrispondenza delle statuizioni della corte di merito al principio ispiratore della disciplina dell'adozione, secondo cui "il diritto del minore a vivere ed essere educato nella propria famiglia di origine, incontra i suoi limiti là dove questa non sia in grado di prestare, in via non transitoria, le cure necessarie, né di assicurare l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, con conseguente configurabilità dello stato di abbandono, il quale non viene meno per il solo fatto che al minore siano prestate le cure materiali essenziali da parte dei genitori o di taluno dei parenti entro il quarto grado, risultando necessario, in tal caso, accertare che l'ambiente domestico sia in grado di garantire un equilibrato ed armonioso sviluppo della personalità del minore, senza che, in particolare, la valutazione di idoneità dei medesimi parenti alla di lui assistenza possa prescindere dalla considerazione della loro pregressa condotta, come evidenziato dall'art. 12 della legge 4 maggio 1983, n. 184, che espressamente richiede il mantenimento di rapporti significativi con il minore".

Condividendo, pertanto, il giudizio negativo cui è pervenuta la stessa corte territoriale, sulla capacità dei nonni di sostituire i genitori, piuttosto che supportarli (dato il grave quadro familiare tale da compromettere in modo grave e irreversibile lo sviluppo psicofisico dei tre minori), la S.C. ha affermato in particolare che "in tema di dichiarazione dello stato di abbandono del minore, la disponibilità ad occuparsene manifestata da uno dei parenti entro il quarto grado, che alleghi di aver mantenuto rapporti significativi con il minore, deve essere valutata con particolare rigore nel caso in cui il fanciullo sia stato oggetto di abusi sessuali e/o maltrattamenti nella famiglia d'origine, e dunque colpito in modo gravissimo nella sua più profonda dimensione emotiva". Pertanto, ha concluso, la Corte rigettando i ricorsi: "lo stato di abbandono può essere escluso soltanto in presenza di rapporti pregressi ed attuali, fra il minore ed il predetto parente, caratterizzati da una sufficiente "autonomia" di tale congiunto dai genitori e tali da assicurare, direttamente o mediante sostegni esterni, una situazione affettiva, morale e materiale, da accertare con riscontri obbiettivi, idonea a prefigurare un adeguato equilibrio psicofisico e l'armonioso sviluppo della sua personalità". 


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