Dichiarazione di adottabilità 'extrema ratio' solo se i parenti non possono offrire al piccolo una vita adatta al suo sviluppo psico-fisico

Non va dichiarato lo stato di adottabilità del minore se i nonni sono disponibili e considerati idonei a prendersi cura di lui.

La Corte di Cassazione, prima sezione civile, con la sentenza 23979/2015 (qui sotto allegata) ha così accolto il ricorso dei nonni paterni di due minori abbandonati dai genitori biologici, tossicodipendenti e affetti da patologie di carattere mentale. 


Già una prima volta la Suprema Corte aveva cassato la sentenza del giudice d'Appello che erroneamente aveva dichiarato lo stato di adottabilità dei bambini, omettendo di valutare l'idoneità dei nonni paterni a provvedere all'assistenza e alla cura dei nipoti, violando così il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia.

La questione ritorna dinnanzi ai giudici di Piazza Cavour dopo un'ulteriore sentenza negativa emessa dal giudice del gravame, fondata sulla sentenza, passata in giudicato, con cui si è definitivamente accertato che uno dei minori non è loro nipote biologico


Su quest'assunto, la corte territoriale ha ritenuto che la coppia non fosse giuridicamente legittimata a prendersi cura del bambino e, per quanto riguarda il nipote biologico, l'affidamento ai nonni avrebbe comportato una separazione traumatica dal fratello considerato il forte legame esistente tra i due.


Gli Ermellini chiariscono che "il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia d'origine comporta che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità sia praticabile solo come ‘soluzione estrema' per cui, soltanto nell'ipotesi in cui, a prescindere dagli intendimenti dei genitori e dei parenti, ed in particolare dei nonni, la vita da loro offerta a quest'ultimo risulti inadatta al suo normale sviluppo psico-fisico, ricorre la situazione di abbandono ai sensi dell'art. 8 della l. n. 184 del 1983".


Non può, per i giudici, dubitarsi delle dimostrazioni di attaccamento e d'affetto poste in essere dai predetti coniugi in un lungo arco di tempo nei confronti di un bambino del quale pure avevano motivo di dubitare fosse loro nipote. Ciò manifesta "una forte carica di generosità e di affettività" in capo ai medesimi, nonché un'apprezzabile capacità di relazionarsi con i minori.

Tale rilievo non rappresenta un elemento negativo nella valutazione circa l'idoneità dei ricorrenti a prendersi cura del loro nipote, come sostenuto dalla Corte d'Appello che aveva tacciato di "leggerezza" il comportamento della coppia, avendo essi inglobato anche il fratello nella propria famiglia (nonostante il sospetto che non fosse loro nipote) sottovalutando le conseguenze della propria azione per quanto riguarda l'evenienza di un trauma da distacco.


Al contrario, la Corte territoriale avrebbe dovuto far rilevare tale elemento ai fini di una prognosi positiva del giudizio circa la loro idoneità. Pertanto, la sentenza nella quale si richiedeva al giudice di rinvio un rigoroso e specifico accertamento sul punto, appare in contrasto con quanto stabilito dalla Cassazione nella sentenza di rinvio.


La ribadita e seria disponibilità dei nonni a prendersi cura del minore, quali figure sostitutive dei genitori, può valere ad integrare, se concretamente accertata e verificata, il presupposto giuridico per escludere la situazione di abbandono e quindi la dichiarazione di adottabilità del medesimo, mentre non rileva, di per sé, l'esigenza di non separare i fratelli minori, non concretando detta esigenza un presupposto giuridico previsto dalla norma suindicata.


Tuttavia, per quanto riguarda il nipote non biologico, la Corte chiarisce che "in tema di adozione, la valutazione della situazione di abbandono del minore ai fini della dichiarazione dello stato di adottabilità si estende (per espressa scelta legislativa) solo ai parenti fino al quarto grado". I soggetti estranei alla famiglia hanno facoltà di proporre l'ordinaria domanda per l'adozione del minore (ex art. 7 l. 184 del 1983) o di avvalersi degli altri istituti previsti dalla legge.

Cass., I sez. civile, sent. 23979/2015

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