Con sentenza del 4 dicembre 2002, la Corte d'appello di Trieste ha rigettato la domanda di G. D., proposta con citazione notificata il 3 aprile 2001 a C. P., di riconoscimento in Italia degli effetti della sentenza del Tribunale ecclesiastico del Triveneto del 10 marzo 2000, confermata da decreto del Tribunale ecclesiastico regionale lombardo del 26 ottobre 2000, di nullità del matrimonio contratto dalle parti il 27 settembre 1997. La sentenza ecclesiastica, su ricorso del D., aveva dichiarato nullo il matrimonio, ai sensi del canone 1098, per dolo della P., per cui il ricorrente "matrimonium init deceptus dolo, ad obtinendum consensum parato, circa aliquam alterius partis qualitatem, quae suapte natura consortium vitae coniugalis graviter perturbare potest" e "invalide contrahit".
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Legge elettorale. Personale, eguale, libero e segreto: che cosa resta del nostro voto
- Fine vita: la Consulta legittima la disciplina
- Errore del notaio: se lo scopri dopo quindici anni perdi la casa e nessuno paga il danno
- Associazioni professionali: quando è dovuta l'IRAP
- Fuga dopo incidente stradale: niente riduzione sospensione patente




