La Cassazione ribadisce che il terzo trasportato può agire direttamente contro l'assicuratore del vettore, indipendentemente dalle responsabilità, anche se coinvolto un veicolo immatricolato all'ester

Il principio di tutela del terzo trasportato

Il brocardo latino "Vulneratus ante omnia reficiendus" esprime chiaramente la ratio dell'art. 141 del Codice delle assicurazioni: il passeggero, in quanto parte debole del rapporto, può rivolgersi direttamente alla compagnia assicuratrice del veicolo su cui viaggiava per ottenere il risarcimento del danno subito in un sinistro stradale, senza dover attendere la definizione delle responsabilità. L'unico limite resta il "caso fortuito".

La decisione della Corte di cassazione

Con ordinanza n. 25033/2025, la Suprema Corte ha accolto il ricorso di una donna rimasta ferita in un incidente a Roma, nel quale era coinvolto un veicolo assicurato presso una compagnia straniera. Il Tribunale, in appello, aveva escluso l'azione diretta sostenendo la necessità di agire contro l'Ufficio centrale italiano (UCI) e contro il proprietario del mezzo estero.

La Cassazione ha smentito tale impostazione, chiarendo che l'azione diretta del trasportato ex art. 141 Cod. ass. prescinde dall'accertamento delle responsabilità, in quanto finalizzata a evitare ritardi nel ristoro dei danni.

Il concetto di "caso fortuito"

Le Sezioni unite (sent. n. 35318/2022) hanno risolto il contrasto giurisprudenziale relativo all'interpretazione del "caso fortuito", precisando che esso si riferisce a fattori esterni alla circolazione (eventi naturali o umani estranei), e non alla condotta colposa di uno dei conducenti coinvolti. Pertanto, la colpa di altro veicolo non limita l'azione diretta del passeggero.

L'applicazione anche con veicoli immatricolati all'estero

La Cassazione ha ribadito che l'art. 141 del d.lgs. n. 209/2005, di matrice comunitaria, mira a garantire una tutela effettiva delle vittime, trasferendo il rischio dalla persona trasportata all'assicuratore del vettore. Questo principio si applica anche quando nel sinistro è coinvolto un veicolo immatricolato all'estero e assicurato presso una compagnia non aderente alla convenzione Card o alla convenzione terzi trasportati (CTT).

La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1161/2020 e n. 12172/2023) aveva già confermato tale interpretazione, ora ribadita con l'ordinanza del 2025.

Le conseguenze pratiche della decisione

Il tribunale di Roma, in sede di rinvio, dovrà riesaminare il caso applicando i principi affermati dalla Corte di cassazione. Per il terzo trasportato ciò significa poter contare su un accesso più immediato al risarcimento, senza l'incertezza legata all'accertamento delle responsabilità dei conducenti coinvolti.


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