Il terzo trasportato non deve dimostrare la colpa e nei suoi confronti sono nulle le clausole di guida esclusiva

Avv. Emanuela Foligno - La pregevole pronunzia in commento della Cassazione (n. 16181/2015) ribadisce che il terzo trasportato non deve dimostrare la colpa per chiedere alla compagnia assicuratrice del veicolo il risarcimento del danno non patrimoniale e che nei suoi confronti sono nulle le pattuizioni di c.d. clausola esclusiva di guida del veicolo.

La Suprema Corte ripercorre le vicende storiche inerenti l'azione diretta introdotta nel Codice delle Assicurazioni che, come noto, può essere esercitata anche dal terzo trasportato, danneggiato a seguito del sinistro stradale, nei confronti della Compagnia garante per la R.C.A. del veicolo.

Gli Ermellini nel loro excursus danno atto come tale normativa sia stata fortemente criticata e finanche posta all'attenzione della Corte Costituzionale che ha respinto qualsivoglia illegittimità (cfr. ord. N. 440/2008). 

Ed infatti proprio con il citato intervento i Supremi Giudici hanno chiarito che l'art. 141 c.d.a. è volto a rafforzare lo status del trasportato "legittimandolo ad agire direttamente anche nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso".

Richiamando la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 141 c.d.a la Suprema Corte conferma che tale norma disciplina una fattispecie complessa, ancorata all'art. 122, n. 2, D.Lgs. 209/2005, il quale prevede che l'assicurazione obbligatoria debba comprendere anche la copertura dei danni ai terzi trasportati, e tale copertura sussiste qualunque sia il titolo di responsabilità nel rapporto fra trasportato e proprietario o conducente del veicolo.

Ed è proprio la previsione dell'art. 122, n. 2, coniugata con quella dell'art. 141, che consente al terzo trasportato l'azione diretta "introducendo nella fattispecie costitutiva dell'azione esercitabile appunto tale espressa previsione normativa, non lo abiliterebbe ad esercitare la garanzia assicurativa, che potrebbe essere attivata soltanto dall'assicurato, come di norma nel caso di assicurazione per la responsabilità civile (Cass. Ord. n. 29276/2008)".

Secondo la Cassazione, quindi, l'accertamento della colpa è estraneo alla previsione dell'articolo 141 c.d.a. poiché la responsabilità dell'assicurazione del vettore prescinde dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

Gli Ermellini, infine, ribadiscono un altro principio sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza 01/12/2011, Churchill Insurance/Wilkinson), secondo cui il trasportato ha diritto, nei confronti del suo assicuratore, al risarcimento del danno alla persona causato dalla circolazione non illegale del mezzo, essendo irrilevante ogni vicenda normativa interna e nullo ogni patto che condizioni la copertura del trasportato all'identità del conducente ("clausola di guida esclusiva", cfr. Cass. n. 19963/2013). 


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