Le Sezioni Unite della Cassazione risolvono il contrasto giurisprudenziale sull'azione diretta del terzo trasportato nei confronti della compagnia assicurativa

Azione diretta del terzo trasportato

L'azione diretta del terzo trasportato è da intendersi come aggiuntiva rispetto alle altre, con autonomia propria che prescinde dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. E' uno degli importanti principi affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 35318/2022 (sotto allegata), ponendo fine al contrasto giurisprudenziale in materia.

I fatti

Gli eredi di una signora agivano ex art. 141 del Codice delle assicurazioni private (D. Lgs. n. 209/2005) per il risarcimento dei danni patiti per il decesso, avvenuto a seguito di un incidente stradale verificatosi mentre la stessa si trovava trasportata a bordo dell'autovettura di proprietà del marito e condotta dallo stesso, che era sbandata e uscita di strada.

Gli attori convenivano in giudizio la compagnia di assicurazioni che assicurava la responsabilità civile del veicolo del marito, chiedendo, in favore del medesimo, il risarcimento del danno dallo stesso subito iure proprio per la perdita della relazione con la defunta e, altresì, in favore di tutti gli attori, il risarcimento, iure hereditatis, del danno non patrimoniale patito dalla defunta.

Il Tribunale di Milano condannava la società di assicurazioni al risarcimento del danno subito iure proprio dal marito (liquidandolo in 180.000,00 euro, tenuto conto del concorso di colpa della vittima per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza); rigettava, invece, la domanda di risarcimento del danno richiesto iure hereditatis, rilevando che la morte della moglie era sopravvenuta a brevissima distanza di tempo dal sinistro.

La compagnia assicurativa impugnava la sentenza contestando l'applicabilità dell'art. 141 C.d.A. e, a monte, la risarcibilità del danno in favore del conducente responsabile del sinistro.

La Corte di Appello accoglieva il gravame rilevando che il Tribunale aveva disposto il risarcimento per la perdita del rapporto coniugale in favore del conducente responsabile dell'incidente, senza tener conto che il conducente è escluso, dall'art. 129, da ogni procedura di risarcimento disciplinata dal Codice delle assicurazioni, in secondo luogo, il Tribunale non aveva tenuto conto della natura eccezionale della norma contenuta nell'art. 141 CdA (la cui ratio è quella di agevolare il terzo trasportato, il quale ha diritto di essere indennizzato dall'assicuratore del vettore, senza dover svolgere dispendiose ricerche per stabilire a quale dei conducenti coinvolti ed in quale misura la responsabilità è addebitabile), che non può trovare applicazione nelle ipotesi di sinistri verificatisi senza il coinvolgimento di altri veicoli diversi da quello del vettore, come nel caso di specie, in cui il veicolo coinvolto era soltanto quello guidato dallo stesso marito e non era ipotizzabile la responsabilità di altri conducenti e quindi di altre assicurazioni, risultando pertanto escluso il presupposto dell'azione, ossia la pluralità di assicuratori che devono rispondere dello stesso sinistro a titolo di RCA.

Il marito è ricorso in cassazione.

All'esito della pubblica udienza, la Terza Sezione Civile della Corte ha emesso ordinanza interlocutoria n. 40885/21 con cui ha rimesso il ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

I principi di diritto delle Sezioni unite della Cassazione

Le Sezioni Unite con la sentenza in commento hanno stabilito i seguenti principi di diritto:

  • l'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
  • la tutela rafforzata riconosciuta dall'art. 141 cod. ass. al trasportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile;
  • nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.

Avv. Gianpaolo Aprea
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Scarica pdf Cass. n. 35318/2022

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