Per la Cassazione, il consumatore non è un "homo oeconomicus", altrimenti verrebbe svuotato il fine ultimo della protezione che la legge gli assegna, la quale impone una trasparenza che compensi l'asimmetria informativa negoziale

Il pagamento con cadenza periodica nella telefonia fissa

La vicenda in esame prende avvio dal contenzioso promosso da alcuni consumatori per ottenere l'inibitoria dall'utilizzo e dall'applicazione, nei contratti di telefonia fissa di clausole volte a stabilire la cadenza periodica per i pagamenti degli utenti ogni quattro settimane invece che mensilmente. I consumatori avevano inoltre richiesto di accertare la connessa illiceità ed il conseguente l'obbligo di restituzione della relativa informativa.

Il Giudice di prime cure aveva riconosciuto la natura di pratica commerciale scorretta e ingannevole a carico della compagnia telefonica, obbligando la stessa al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo negli adempimenti.

La Corte d'Appello aveva sostanzialmente confermato gli esiti cui era giunto il Tribunale.

Avverso tale ultima decisione i consumatori avevano proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.

La condotta contrattuale della compagnia telefonica

La S.C., con ordinanza n. 4182/2024 (sotto allegata), dopo aver ripercorso i fatti di causa ed esposto i motivi del ricorso, ha delineato l'ambito del proprio intervento individuandolo nell'esame civilistico "della lesione del diritto del consumatore alla trasparenza informativa funzionale all'idoneo apprezzamento dei costi come alla loro comparabilità non distorta da una condotta in tal senso ingiustificata, già espressione dei generali principi di correttezza e buona fede nei regimi dei contratti".

Posto quanto sopra, prosegue la Cassazione "non è immaginabile che la nozione di consumatore avveduto possa essere, per ciò solo, fatta corrispondere all'astratto «homo oeconomicus» perfettamente vigile e analitico oltre che razionale, posto altrimenti ne verrebbe svuotato il fine ultimo della protezione che la legge gli assegna, imponendo quella trasparenza non dissimulativa e che compensi le asimmetrie informative negoziali oggettivamente sussistenti rispetto al complessivo mercato, parallelamente alla differenza di capacità gestoria dei correlati dai, riferibile alle parti negoziali coinvolte e parimenti presupposta dagli stessi accertamenti svolti nel giudizio".

La Corte ha inoltre evidenziato che la possibilità di fare ricorso al pagamento con cadenza ogni 28 giorni è sì contemplata dalla AGCOM (come evidenziato dalla ricorrente), ma con riferimento alla telefonia mobile e non anche a quella fissa per cui si discute.

La Cassazione ha infine affermato che "tutte le censure diffusamente rivolte in ricorso all'impossibilità di legittimare un intervento eteronomo sul contenuto economico del contratto si scontrano con l'evidenza data dalla persistente libertà di regolare in via negoziale il prezzo ovvero l'offerta di servizio, senza però una condotta ovvero con una modalità contraria agli obblighi di correttezza e buona fede".

Sulla scorta delle approfondite motivazioni offerte dalla Suprema Corte, sopra sintetizzate, il Giudice di legittimità ha concluso il proprio esame rigettando il ricorso proposto e condannando la ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla controparte.

Scarica pdf Cass. n. 4182/2024

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: