Le clausole che prevedono fatture ogni 28 giorni o 8 settimane, nei contratti di telefonia fissa o servizi abbinati, violano i diritti dei consumatori

di Annamaria Villafrate - L'ordinanza del 4 giugno 2018 del Tribunale di Milano è chiara: è inibito nei contratti di telefonia fissa relativi e servizi abbinati, inserire clausole che prevedano il pagamento o il rinnovo dell'abbonamento ogni 28 giorni/8 settimane. Questa pratica infatti viola l'art. 2, comma 2, lettera c), c bis), e l'art. 20 del Codice del Consumo che vieta le pratiche commerciali scorrette. Queste le conclusioni del Tribunale meneghino al termine del procedimento cautelare intrapreso dall'Associazione Movimento Consumatori.

Tribunale Milano: le norme violate

La prima norma che il Tribunale di Milano ritiene violata dall'inserimento di clausole che prevedono il rinnovo dell'abbonamento o il pagamento a 28 giorni/8 settimane per i servizi di telefonia fissa o servizi abbinati è l'art. 2, comma 2 lettera c) e c bis) del Codice del Consumo secondo cui: "Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti: c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità; c-bis) all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà."

La seconda invece è l'art. 20, sempre del Codice del Consumo: "1. Le pratiche commerciali scorrette sono vietate. 2. Una pratica commerciale e' scorretta se e' contraria alla diligenza professionale, ed e' falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale e' diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori.

3. Le pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi più ampi di consumatori, sono idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermità mentale o fisica, della loro eta' o ingenuità, in un modo che il professionista poteva ragionevolmente prevedere, sono valutate nell'ottica del membro medio di tale gruppo. E' fatta salva la pratica pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera.

4. In particolare, sono scorrette le pratiche commerciali: a) ingannevoli di cui agli articoli 21, 22 e 23 o b) aggressive di cui agli articoli 24, 25 e 26. 5. Gli articoli 23 e 26 riportano l'elenco delle pratiche commerciali, rispettivamente ingannevoli e aggressive, considerate in ogni caso scorrette."

Il dispositivo dell'ordinanza del 4 giugno 2018

"Il Tribunale di Milano all'esito del procedimento cautelare avviato da Associazione Movimento Consumatori, ha inibito a TELECOM ITALIA SPA, WIND TRE SPA e FASTWEB SPA l'uso e gli effetti nei contratti di telefonia fissa (o di altri servizi offerti in abbonamento alla telefonia fissa) stipulati con i consumatori, di clausole che prevedono rinnovi e pagamenti su base temporale di 28 giorni/8 settimane. Sussiste infatti l'elevata probabilità che l'adozione e l'uso di tale periodicità, a far data dal 23 giugno 2017, leda diritti ed interessi collettivi dei consumatori, previsti dall'art. 2 Codice del Consumo (1: diritto ad un'adeguata informazione ed ad una corretta pubblicità; 2: diritto a pratiche commerciali improntate a principi di buona fede, correttezza e lealtà; 3: diritto alla correttezza, alla trasparenza e all'equità nei rapporti contrattuali) con violazione anche dei contenuti informativi minimi e del principio di trasparenza, previsti a favore dei consumatori utenti di servizi telefonici dagli artt. 70 e 71 Codice delle comunicazioni elettroniche.

Sussiste, altresì, l'elevata probabilità che tale condotta si risolva in una pratica commerciale scorretta ingannevole, vietata dall'art. 20 Codice del Consumo in quanto l'adozione di tale periodicità (28 giorni), diversa da quella d'uso, appare contraria alla diligenza professionale ed idonea a falsare in maniera apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio, rendendo difficile la valutazione delle offerte ed il confronto tra le medesime, anche ai fini dell'esercizio della facoltà di recesso gratuito, prevista dalla legge in caso di mutamento unilaterale delle condizioni del servizio da parte dell'operatore telefonico».

Gli obblighi delle compagnie stabiliti dall'ordinanza

Il Tribunale di Milano ha stabilito che TELECOM SPA E WIND TRE SPA sono pertanto obbligate:

  • a esporre sull'home page dei rispettivi siti l'avviso contenuto nell'ordinanza;
  • a inoltrare l'avviso a ogni cliente nella prima fattura inviata, decorsi 30 giorni dalla data di comunicazione dell'ordinanza;
  • a pubblicare a proprie spese una sola volta, entro 30 giorni, il dispositivo dell'ordinanza sui quotidiani nazionali "Il Corriere della Sera e Repubblica", con caratteri doppi rispetto a quelli utilizzati normalmente.


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