Per la Cassazione, la notifica della citazione al difensore d'ufficio non è sufficiente alla dichiarazione di assenza a differenza della notifica presso il difensore di fiducia

Assenza dell'imputato

Non è sufficiente alla dichiarazione di assenza dell'imputato, la notifica della citazione al difensore d'ufficio a differenza della notifica presso il difensore di fiducia. Ciò perché, anche se sussiste comunque l'obbligo di informare l'assistito, nel caso di rapporto fiduciario c'è la presunzione di un rapporto interpersonale che invece non è presumibile con il difensore d'ufficio. E' quanto affermato dalla prima sezione penale della Cassazione nella sentenza n. 28737/2023 (sotto allegata).

Nella vicenda, un condannato per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché il si era trattenuto illegalmente nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine del Questore, impugna la sentenza del G.d.P. di Milano.

Il ricorrente contesta che il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che l'imputato non poteva essere dichiarato assente, posto che non vi era prova del fatto che lo stesso fosse a conoscenza del procedimento penale a suo carico, non bastando, a tal fine, la notifica dell'atto introduttivo del giudizio presso lo studio del difensore, quale luogo nel quale era stato eletto domicilio.

Per la S.C. il ricorso è fondato.

Giova in diritto evidenziare, affermano i giudici di piazza Cavour, che, "ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail Darwish, Rv. 279420). Infatti, nel caso in cui l'imputato sia assistito d'ufficio, non può presumersi che egli abbia avuto conoscenza del procedimento in virtù del rapporto fiduciario che lo lega al difensore, come invece affermato nel diverso caso in cui la notifica sia stata effettuata presso il difensore nominato di fiducia, stante la diversa natura del rapporto che intercorre tra l'imputato con il suo difensore di fiducia e dell'obbligo del difensore di tenere informato il suo assistito".

Se sotto il profilo del dovere di tenere informato il proprio assistito la posizione del difensore di ufficio non si differenzia rispetto a quella del difensore di fiducia, "la diversità del rapporto si manifesta sotto il profilo dell'esistenza di un legame interpersonale più stretto che connota la nomina fiduciaria e che assume rilievo come elemento di conferma della ragionevole presunzione dell'informazione data all'imputato da parte del suo difensore della sua citazione a giudizio" proseguono gli Ermellini.

Pertanto, il ricorso è accolto e la sentenza è annullata con rinvio.

Scarica pdf Cass. n. 28737/2023

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