nel giudizio in cui è assente l'imputato, è nulla in via assoluta la notifica effettuata al difensore d'ufficio domiciliatario se prima non è stato accertato il rapporto tra i due soggetti

Notifica nulla al difensore domiciliatario se non si accerta il rapporto

E' nulla la notifica eseguita al difensore d'ufficio domiciliatario dell'imputato se prima non si accerta che tra i due soggetti si è instaurato un rapporto effettivo. Lo ha ricordato la Cassazione nella sentenza n. 5897/2023 (sotto allegata). Vediamo le ragioni di questo richiamo.

Il difensore d'ufficio di un imputato ricorre in Cassazione sollevando diverse motivi aventi a che fare con violazioni procedurali:

  • mancato rilievo della nullità della elezione di domicilio effettuata da persona sordomuta in violazione dell'art. 119 c.p.c;
  • omessa dichiarazione di nullità della sentenza di 1° grado perché, stante la mancata presenza dell'imputato, il giudice non ha rinviato l'udienza e non ha disposto la notifica dell'avviso all'imputato personalmente o la sospensione del processo in caso di impossibilità della notifica;
  • mancato rispetto dell'art. 420 quater c.p.p poiché è stato disposto di procedersi nonostante l'assenza dell'imputato, senza prima rinviare l'udienza o notificare l'avviso personalmente all'imputato da parte della polizia giudiziaria.

Per la Cassazione, se il primo motivo è inammissibile, il secondo e il terzo sono fondati.

Al termine di una disamina assai complessa della normativa e della giurisprudenza in materia nella motivazione, ai fini del decidere, gli Ermellini ricordano e condividono infatti il principio di cui alla pronuncia della Sezione V della Cassazione n. 22752/2021, la quale ha sancito in sostanza che nel giudizio in assenza dell'imputato, è affetta da nullità assoluta la notifica del decreto di citazione a giudizio dell'imputato che viene eseguita presso il difensore d'ufficio domiciliatario, se prima non è si è provveduto ad accertare l'instaurazione effettiva del rapporto tra il difensore e l'imputato.

Scarica pdf Cassazione n. 5897/2023

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