In tema di nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio all'imputato, con la sentenza n. 28860, depositata il 20 luglio 2011, la Corte di Cassazione, ha stabilito che devono essere annullate le sentenze di primo e secondo grado, laddove la notifica del decreto, per un errore inerente l'indirizzo dell'imputato eletto come luogo per le notificazioni, sia stata
effettuata al difensore d'ufficio nonostante nel frattempo fosse stato nominato il difensore di fiducia. La Corte ha infatti spiegato che “la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, qualora incida direttamente sulla vocatio in iudicium, e quindi sulla regolare instaurazione del contraddittorio, deve essere equiparata all'omessa citazione dell'imputato medesimo, in quanto impedisce a quest'ultimo di conoscerne il contenuto e di apprestare la propria difesa ed è, pertanto, assoluta e insanabile”.
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