Per la Cassazione, il decreto di citazione non può essere notificato al difensore d'ufficio se non c'è certezza di un rapporto professionale con l'indagato

Notifica al difensore d'ufficio

Per la Cassazione (sentenza n. 13999/2023 sotto allegata), il decreto di citazione non può essere notificato all'imputato presso il difensore d'ufficio, quando non c'è sicurezza dell'instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato. Trattasi di condizione che deve essere accertata con certezza dal giudice prima di procedere oltre.

Nella vicenda portata all'attenzione della S.C., un uomo veniva condannato dal Gdp di Venezia per il reato di cui all'art. 10 bis D.Lgs. 286/1998.

L'imputato adisce il Palazzaccio lamentando violazione di legge processuale per non aver avuto conoscenza del processo in quanto la notifica era stata effettuata a difensore d'ufficio con cui non aveva avuto alcun contatto, per cui, a suo dire, il giudice avrebbe dovuto dichiarare l'assenza.

Per la prima sezione penale, il ricorso è fondato.

La lettura degli atti del procedimento, rilevano i giudici, ha permesso di constatare che il decreto di citazione a giudizio era stato notificato all'imputato presso il difensore d'ufficio e che non vi era prova dell'esistenza di contatti tra costoro.

In una situazione di mancanza di contatti tra imputato e difensore d'ufficio, una notifica quale quella in atti non costituisce presupposto sufficiente per procedere al giudizio in assenza, ribadiscono gli Ermellini. "Ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa". Per cui, il giudice avrebbe dovuto provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 420-quater, comma 1, c.p.p. nel testo vigente al momento del giudizio, e ora in ogni caso trasfusi nell'art. 420-bis, comma 5, c.p.p. prima di procedere oltre.

Da qui l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice di pace di Venezia, in diversa persona fisica.

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