Per la Cassazione, la notifica al difensore e non all'imputato della citazione in appello integra una nullità di ordine generale a regime intermedio

Notifica al difensore e non all'imputato: conseguenze

La notifica al difensore e non all'imputato della citazione in appello integra una nullità di ordine generale a regime intermedio. Questo quanto emerge dalla sentenza n. 26809/2023 (sotto allegata) della terza sezione penale della Cassazione.

Nella vicenda, con sentenza del G.U.P. del Tribunale di Bologna un uomo veniva dichiarato colpevole di cinque imputazioni, aventi ad oggetto i reati di cui agli art. 600 ter comma 1 n. 1 c.p., 609 quater c.p. e 609 undecies c.p. e, riconosciute le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, condannato alla pena di anni 5, mesi 4 di reclusione ed euro 18.000 di multa, oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili.

In appello la pena veniva ridotta.

L'uomo tramite il proprio difensore adiva la Cassazione eccependo tra l'altro la violazione dell'art. 601, comma 5, c.p.p., per non aver ricevuto il decreto di citazione per il giudizio di appello.

Per gli Ermellini, tuttavia, il ricorso è infondato. Occorre richiamare, in via preliminare, scrivono i giudici, la condivisa affermazione di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 48260 del 23/09/2016), secondo cui "la nullità conseguente alla notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore di fiducia, anzichè presso il domicilio dichiarato, è di ordine generale a regime intermedio, in quanto detta notifica, seppur irritualmente eseguita, non è inidonea a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, in considerazione del rapporto fiduciario che lo lega al difensore".

A ciò deve aggiungersi che, come precisato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 58120 del 22/06/2017), "l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, c.p.p., è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 c.p.p.".

Alla luce di tali premesse interpretative, non vi è spazio per l'accoglimento delle doglianze difensive, posto che, come risulta dal fascicolo processuale, all'udienza ha presenziato l'avvocato di fiducia dell'imputato che nulla ha eccepito in merito alla notifica da lui ricevuta ai sensi dell'art. 161 comma 4 c.p.p. per conto dello stesso, "il che consente di ritenere sanato il vizio relativo alla costituzione del rapporto giuridico processuale, tanto più che non risulta dedotta l'omessa informazione della celebrazione dell'udienza di appello dal difensore di fiducia al suo assistito".

In conclusione, il ricorso è rigettato.

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