Ai fini dell'esclusione del socio accomandatario di S.a.S. non è necessaria la convocazione dell'assemblea, organo non presente nelle società in accomandita semplice

Esclusione socio accomandatario di S.a.s.

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L'art. 2287 c.c., applicabile all'esclusione dell'accomandatario di s.a.s., non richiede per detta esclusione la convocazione dell'assemblea dei soci (organo non presente nelle società di persone), limitandosi a stabilire che l'esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci, non comprendendosi nel loro numero il socio da escludere, il quale non necessariamente dev'essere convocato, avendo soltanto il diritto di ricevere comunicazione della deliberazione di esclusione al fine di poter proporre opposizione (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. I, 22.12.06, n. 27504; Cass. civ., Sez. I, 29.11.01, n. 15197; Tribunale Milano, Sez. spec. in materia di imprese, 24.09.14; Tribunale Bologna, Sez. IV, 03.08.04; Corte d'Appello di Genova, Sez. I, 22.03.21, n. 340).

Avvertimento al socio accomandatario escluso

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Il socio accomandatario, una volta escluso, dev'essere avvertito che, nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione del verbale di esclusione, può presentare opposizione davanti al competente Tribunale, il quale può sospendere l'esecuzione, ex art. 2287, comma 2, c.c.

Motivi esclusione socio accomandatario

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Uno dei motivi di esclusione del socio è rappresentato da gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, ex art. 2286, comma 1, c.c.: il socio accomandatario, ad esempio, può essere escluso se non ha sottoposto all'approvazione degli altri soci i rendiconti (alla cui redazione è tenuto l'accomandatario), oppure se non fornisce alcuna comunicazione degli stessi, in spregio dell'art. 2320, comma 3, c.c., o, ancora, se non ha corrisposto gli utili spettanti agli altri soci, in spregio degli artt. 2262 e 2263 c.c. ed in pregiudizio dello scopo sociale e dei poteri di controllo spettanti ai soci accomandanti.


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