Ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio la dichiarazione della situazione reddituale che viene presentata dall'istante ha valore probatorio, non spetta al Giudice scendere nel merito del suo contenuto

Gratuito patrocinio: la dichiarazione del richiedente ha valore probatorio

La Cassazione, nella sentenza n. 4953/2023 (sotto allegata) precisa che per essere ammessi al patrocinio gratuito, l'autocertificazione del richiedente ha valore probatorio. Il giudice non può entrare nel merito al fine di valutarne l'attendibilità. Vediamo il perché di questa conclusione.

Il Tribunale di Roma rigetta l'opposizione avverso i decreti con cui sono state rigettate le istanze di ammissione al patrocinio gratuito avanzate da un imputato. Per l'autorità giudiziaria poiché il richiedente convive con i genitori e una sorella nata nel 2004, non è verosimile che lo stesso abbia dichiarato di non aver percepito alcun reddito nel 2016. I genitori sono ancora in età lavorativa e non è credibile che il nucleo familiare abbia vissuto senza percepire reddito alcuno, stante il diritto del ricorrente e dei familiari quantomeno al reddito di cittadinanza.

La difesa dell'imputato tuttavia nel ricorrere in Cassazione fa presente che il suo assistito nella dichiarazione sostitutiva ha fatto presente che nel 2026 lui e i suoi familiari non hanno percepito alcun reddito e di essersi mantenuto con i risparmi dei genitori (in quel momento disoccupati) accumulati grazie ai lavori precedenti. Lo stesso poi vive in un alloggio di edilizia popolare per il quale paga Euro 45,00 al mese e nel 2016/2017 ha conseguito il diploma di perito turistico. Nel 2017 infine ha dichiarato un reddito di 5.786,00 Euro derivanti dalla Carta acquisti e dal lavoro della madre.

A fronte di queste informazioni l'Autorità avrebbe dovuto limitarsi a vagliarne l'attendibilità, attivando semmai i poteri della Guardia finanza per i dovuti controlli previsti per procedere alla eventuale revoca del beneficio. Per legge infatti il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni del richiedente, ai fini del riconoscimento della misura, sono rimesse all'Agenzia delle Entrate coadiuvata, se del caso, dalla Guardia di Finanza.

La Cassazione alla luce di detto motivo accoglie il ricorso in quanto "fini dell'ammissione al patrocinio, l'autocertificazione dell'istante ha valenza probatoria e il giudice non può entrare nel merito della medesima per valutarne l'attendibilità, dovendosi limitare alla verifica dei redditi esposti e concedere in base ad essi il beneficio, il quale potrà essere revocato solo a seguito dell'analisi negativa effettuata dall'intendente di finanza, cui il giudice deve trasmettere copia dell'istanza con l'autocertificazione e la documentazione allegata."

Scarica pdf Cassazione n. 4953/2023

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