Come verificare, opporsi, integrare le verifiche dell'Ufficiale giudiziario innanzi alle prospettazioni e le allegazioni del debitore pignorato

Pignoramento mobiliare

[Torna su]

In tema di espropriazione mobiliare presso il debitore, l'art. 513 c.p.c. pone una presunzione di appartenenza al debitore dei beni che si trovano nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti.

In sede di pignoramento mobiliare presso il debitore, può capitare che l'Ufficiale Giudiziario non proceda a sottoporre a vincolo pignoratizio alcuni beni che il debitore sostenga - eventualmente documentando - essere di terzi.

Tuttavia, l'attività svolta dall'Ufficiale Giudiziario in sede di pignoramento mobiliare è meramente esecutiva, deve ritenersi preclusa al medesimo qualsiasi valutazione giuridica dei titoli di appartenenza dei beni da sottoporre al pignoramento, rimanendo a disposizione degli eventuali terzi proprietari lo strumento processuale dell'opposizione di terzo all'esecuzione.

Il dato normativo

[Torna su]

Il dato normativo impone, innanzitutto, di ricordare che l'ufficiale giudiziario, in occasione dell'accesso alla casa del debitore ed agli altri luoghi di sua appartenenza, ha il dovere di astenersi dal pignorare i beni indicati dall'art. 514 cod. proc. civ., come assolutamente impignorabili, il che vuol dire che egli non è tenuto ad un pignoramento indiscriminato.

Nel sistema delineato dal codice, infatti, assume un rilievo decisivo la nozione di appartenenza intesa come disponibilità, sicché i beni mobili che si trovano nell'ambito spaziale individuato dall'art. 513 cod. proc. civ., si presumono appartenenti al debitore; l'ufficiale giudiziario, dunque, non può sindacare se a tale dato esteriore faccia riscontro, o meno, anche la titolarità giuridica, perché una valutazione del genere andrebbe a stravolgere la logica stessa della procedura.

Al di fuori delle ipotesi previste dalla legge, quindi, ipotizzare che l'ufficiale giudiziario abbia la possibilità di valutare i titoli giuridici idonei a giustificare l'eventuale appartenenza a terzi dei beni da sottoporre a pignoramento costituisce un'eventualità del tutto estranea al sistema delineato dal codice e dalle citate norme speciali.

L'attività dell'ufficiale giudiziario è meramente esecutiva e non può mai ammettersi che egli abbia il potere discrezionale di decidere autonomamente di rifiutarsi di procedere al pignoramento mobiliare dei beni che si trovano "nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti".

Due ulteriori considerazioni

[Torna su]

Tale conclusione trova il conforto di due ulteriori considerazioni.

Da un lato, c'è un aspetto pratico: consentire che l'ufficiale giudiziario si rifiuti di procedere al pignoramento per il fatto che il debitore esibisca documentazione attestante, in astratto, l'appartenenza dei beni ad altri finirebbe col vanificare, molto spesso, le finalità dell'esecuzione forzata, rimettendo alla valutazione dell'ausiliario ciò che, invece, può e deve essere valutato soltanto dal giudice.

In secondo luogo, poi, non può tacersi che la legge prevede un rimedio apposito, ossia l'opposizione di terzi all'esecuzione, per risolvere ogni questione relativa all'eventuale pignoramento, da parte dell'ufficiale giudiziario, di beni che non appartengano al debitore ancorché siano nella sua apparente disponibilità.

Proprio perché non si può escludere che vengano (inconsapevolmente) pignorati beni che appartengono in effetti ad un terzo, la legge lascia a quest'ultimo la facoltà di scelta: l'art. 619 cod. proc. civ., infatti, consente il ricorso a tale strumento per il caso in cui un terzo pretenda di avere "la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati".

Va peraltro ricordato che per superare la presunzione ex art. 621 c.p.c. di appartenenza dal debitore dei beni mobili reperiti nella sua abitazione, il terzo che assuma essere proprietario di tali beni oggetto di pignoramento, deve fornire la prova sia del proprio diritto di proprietà sui beni, sia della ragione giuridica per la quale essi si trovino, all'atto del pignoramento, nell'abitazione del debitore (cfr. Cass. 16/11/2000 n. 14873).

Ad esempio, per vincere la presunzione d'appartenenza dei beni pignorati nel domicilio del debitore esecutato non basta la produzione di un contratto di locazione, anche se avente data certa anteriore al pignoramento.

Il contratto di locazione conferisce un mero diritto personale di godimento e prescinde dalla sussistenza del diritto di proprietà del locatore, dunque non è di per sé idoneo, in mancanza di altre risultanze probatorie o qualora esse siano contraddittorie, a provare il diritto di proprietà del terzo opponente, proprietario dell'immobile, sui beni mobili pignorati nella casa del debitore locatario ed a vincere la presunzione di appartenenza al debitore posta dall'art. 621 c.p.c.

Ne discende che neanche il terzo opponente ex art. 619 c.p.c. può provare la proprietà del bene pignorato sulla base della semplice concessione dello stesso al debitore in locazione, essendo tale produzione idonea a fornire la prova solo dell'"affidamento" dei beni mobili al debitore al fine di giustificare la loro permanenza nel domicilio dell'esecutato.

La responsabilità dell'Ufficiale giudiziario

[Torna su]

Incorre in responsabilità civile, ai sensi del n. 1 dell'art. 60 c.p.c., l'Ufficiale Giudiziario che, richiesto di sottoporre a pignoramento mobiliare i beni che arredano il domicilio del debitore esecutato, senza aver neppure descritto i beni esistenti all'interno della casa, ometta di procedere, perché, in ipotesi, appartenenti ad una terza persona. In questo caso, infatti, il pubblico ufficiale ha rifiutato di compiere un atto dovuto a lui legalmente richiesto dal creditore procedente.

Del resto Se pignorare equivale a rendere indisponibile le cose del debitore in danno del creditore, e quindi a sottrarle alla garanzia del credito (secondo gli elementi comuni ad ogni pignoramento così come delineati dall'art. 492 c.p.c.), non può essere scusabile il comportamento negativo dell'ufficiale giudiziario richiesto di procedere, ad un pignoramento presso la casa del debitore e che, in presenza di beni nella casa, non li pignori ma si acquieti della semplice dichiarazione della moglie che affermi essere suoi i beni ivi esistenti. Il pignoramento è senz'altro un atto dell'ufficiale giudiziario che deve essere, compiuto su istanza del creditore e dietro esibizione del titolo e del precetto debitamente notificati,

ma senza che occorra la presenza del creditore il quale (pur potendo assistervi ex art. 165 disp. att. c.p.c.) deve poter contare sul corretto e tempestivo operare dell'organo pubblico cui la legge demanda l'esecuzione di tale atto (ex l. 15 dicembre 1959, n. 1229 e segg.), posto che è legittimo attendersi (perché la legge che lo prevede) dall'U.G. l'esecuzione dell'atto richiesto conforme a legge (art. 492 e 513 c.p.c.). Dal punto di vista oggettivo, invero, il pignoramento si sostanzia nell'ingiunzione al debitore di non sottrarre i beni alla garanzia del credito, il che esige, sempre, l'esatta indicazione sia del credito che dei beni che con l'atto in esame vengono pignorati.

L'atto illecito generatore di danno è quindi lo stesso verbale compiuto dal convenuto con riferimento alla parte in cui non assoggettò a vincolo i beni mobili rinvenuti presso il debitore (fatta eccezione per l'autoveicolo pignorato e stimato lire 12.000.000).

Anche per la dottrina: in nessun caso l'ufficiale potrà tener conto delle eventuali dichiarazioni di un terzo, eventualmente presente sul luogo del pignoramento, che si affermi proprietario del bene staggito, non essendogli consentito svolgere alcuna attività istruttoria suscettibile di vincere la presunzione di appartenenza (TRAVI, op. cit., 923; SATTA, op. cit., 239; VERDE, op. cit., 829; REDENTI, VELLANI, op. cit., 299).

Lo strumento per opporsi al rifiuto

[Torna su]

Il rifiuto dell'ufficiale giudiziario di eseguire il pignoramento richiesto dal creditore non è atto immediatamente suscettibile del rimedio dell'opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ., ma può essere sottoposto al controllo del giudice ai sensi dell'art. 60 c.p.c. o nelle forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato mentre il suddetto rimedio resta eventualmente sperimentabile avverso il provvedimento del giudice conclusivo di tale controllo.

In definitiva, la parte istante dovrà rivolgersi al Giudice dell'esecuzione ex art. 496 c.p.c., perché fissi un termine entro il quale l'atto dell'ufficiale giudiziario sia compiuto; in questo modo, sarà fatta salva l'autonomia del funzionario di operare le proprie valutazioni, ma sarà anche rispettato l'interesse del creditore procedente ad un sollecito avvio dell'azione esecutiva.

Avv. Fabio Olivieri

www.studiolegalefov.it


Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: