Se l'ufficiale giudiziari non indica il termine entro cui il debitore deve indicare ulteriori beni o crediti pignorabili non può scattare il reato di cui all'art. 388 c.p.

di Valeria Zeppilli - Chi non dà alcun seguito alla richiesta dell'ufficiale giudiziario che, in sede di pignoramento, fa l'invito a indicare le cose e i crediti pignorabili, può essere chiamato a rispondere penalmente del reato di cui all'articolo 388, commi 5 e 6, del codice penale.

Il debitore può però salvarsi dalla condanna se vi è una carenza nel verbale di pignoramento, ovverosia se tale atto non contiene alcuna indicazione del termine entro il quale il debitore, ai sensi dell'articolo 492 del codice di procedura civile, deve effettuare la predetta dichiarazione.

Il termine è necessario

Per la Corte di cassazione, come ribadito nella sentenza numero 42914/2018 (qui sotto allegata), il destinatario del pignoramento deve essere informato dall'ufficiale giudiziario del significato e delle conseguenze dell'invito e dei termini entro cui adempiervi. È infatti indispensabile leggere l'articolo 492 del codice di procedura civile e l'articolo 388 del codice penale in stretta correlazione.

Di conseguenza, l'assenza di riferimenti al termine entro il quale provvedere alla dichiarazione è, per la Corte, una "omissione affatto irrilevante ai fini della sussistenza del reato che espressamente rimanda alla indicazione del termine e la cui carenza svuota il senso stesso della doverosità dell'avvertimento in questione".

La dichiarazione del debitore

Ricordiamo che la dichiarazione alla quale ci si riferisce, prevista dall'articolo 492 c.p.c., è quella che il debitore può essere chiamato a fare dall'ufficiale giudiziario quando i beni assoggettati a pignoramento sono insufficienti a soddisfare il creditore procedente o quando per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione.

La dichiarazione deve in particolare avere a oggetto l'eventuale sussistenza di beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano o le generalità dei terzi debitori.

Corte di cassazione testo sentenza numero 42914/2018
Valeria Zeppilli

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