Quando va versato il contributo unificato nel pignoramento presso terzi, qual è l'importo da pagare e come si determina il valore della causa

Avv. Marco Sicolo - Il contributo unificato per il pignoramento presso terzi è la tassa di importo forfettario che il creditore deve pagare ogni qual volta intenda avviare questo tipo di procedimento presso il competente ufficio giudiziario.

Procedure esecutive e contributo unificato

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Il contributo unificato, come noto, ha sostituito tutte le altre imposte che un tempo erano previste in relazione all'iscrizione a ruolo di una causa, come le imposte di bollo, la vecchia tassa d'iscrizione a ruolo e i diritti di cancelleria.

L'attuale disciplina di tale sistema di tassazione è fornita dal Testo Unico sulle spese di giustizia (D.P.R. 115/02), che all'art. 13 prevede una serie di regole per individuare l'importo da pagare in ciascuna specifica causa.

A questo proposito, va evidenziato che, per le procedure esecutive, sono previsti importi del tutto diversi da quanto previsto per i procedimenti ordinari, in considerazione delle peculiarità di questo tipo di giudizi.

In particolare, per quanto attiene alle procedure di pignoramento presso terzi, la disciplina del contributo unificato segue, in linea di massima, le regole generali del pignoramento mobiliare, come vedremo nel dettaglio tra breve.

Cos'è il pignoramento presso terzi

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Il pignoramento presso terzi, come noto, è quella procedura che il creditore avvia quando intende soddisfare il proprio credito aggredendo dei beni del debitore che siano in possesso di terzi oppure rivalendosi su crediti vantati dal debitore nei confronti dei terzi.

A norma dell'art. 543 c.p.c., tale procedimento si avvia con la notificazione di un atto indirizzato al debitore e al terzo, in cui il creditore indica il credito per il quale procede e le somme dovute dal terzo al debitore.

L'atto di pignoramento contiene, in particolare, l'ingiunzione fatta dall'ufficiale giudiziario al debitore di astenersi da ogni atto finalizzato a sottrarre alla garanzia del credito le somme e i beni assoggettati ad espropriazione (cfr. art. 492 c.p.c., cui rimanda l'articolo in esame).

Quando va versato il contributo unificato

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Come disposto dal quarto comma dell'art. 543 c.p.c., il creditore deve poi costituirsi, depositando nella cancelleria del tribunale adito le copie conformi dell'atto di citazione notificato, il titolo esecutivo e il precetto, unitamente alla nota di iscrizione a ruolo.

È proprio in tale occasione che il creditore deve provvedere al pagamento del contributo unificato.

Si può notare che, sotto tale aspetto, la procedura di pagamento del contributo unificato per il pignoramento presso terzi si discosta da quella prevista in generale per i procedimenti esecutivi, poiché in questi ultimi l'obbligo di versamento di tale tassa sorge in occasione dell'istanza di assegnazione o vendita (cfr. art. 14, c. 1 del citato T.U. sulle spese di giustizia).

Contributo unificato pignoramento presso terzi: importo e valore causa

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Nel dettaglio, il contributo unificato per il pignoramento presso terzi si paga secondo gli importi di seguito indicati, stabiliti in via generale per il pignoramento mobiliare: un contributo unificato di euro 43 per i processi di valore inferiore ad euro 2.500 e un contributo unificato pari ad euro 139,00 per i processi di valore superiore alla soglia appena citata.

Il valore della causa originata dal pignoramento presso terzi si determina in base al credito per cui si agisce.

Oltre al versamento del c.u., il creditore procedente è tenuto anche all'acquisto di una marca da bollo da euro 27, come anticipazione forfettaria dei diritti di notifica (v. art. 30 del T.U. sulle spese di giustizia).

 

Per ulteriori approfondimenti, vedi anche la nostra guida generale al contributo unificato e la guida sul pignoramento presso terzi


Foto: 123rf.com
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