Non integra un legittimo impedimento tale da giustificare la rimessione in termini per presentare domanda di trattazione orale, l'obbligo imposto all'avvocato dimesso dall'ospedale di astenersi da attività fisica intensa

Legittimo impedimento avvocati

Non integra un legittimo impedimento tale da giustificare la remissione in termini dell'avvocato l'imposizione, dopo le dimissioni dall'ospedale, di astenersi da attività fisica intensa. Questa la ragione della decisione esposta nella sentenza della Cassazione n. 48888/2022 (sotto allegata).

Vediamo perché gli Ermellini si sono espressi in questo modo.

In un procedimento penale che si conclude per i reati di cui agli artt. 476 comma 2 e 482, l'imputato, a mezzo difensore, eccepisce tra i vari motivi di ricorso in Cassazione della sentenza di secondo grado, la nullità del giudizio di appello per la mancata concessione del termine a difesa richiesta all'atto di nomina del nuovo difensore di fiducia.

Sulla contestazione relativa alla mancata concessione del termine richiesta la Cassazione fa presente che l'avvocato ha avanzato detta domanda adducendo una sua impossibilità a rispettare i termini previsti per la richiesta di trattazione orale perché impedito per ragioni di salute.

Dai documenti prodotti emerge però che l'avvocato è stato dimesso dall'ospedale prima della scadenza del termine indicato e che nella lettera di dimissioni allo stesso è stato imposto solo di astenersi per tre settimane dallo svolgimento di attività fisica intensa.

Non può quindi affermarsi che nel caso di specie sia sopraggiunta una causa di forza maggiore tale da impedirgli di formulare la richiesta di trattazione orale.

Scarica pdf Cassazione n. 48888/2022

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