Rientra nella discrezionalità del giudice di merito, in presenza di una CTU corretta e priva di difetti logici, valutare anche i certificati medici del ricorrente che lamenta una sottostima delle sue patologie

Rinnovo CTU e certificati di parte

Nel procedimento di accertamento dell'invalidità per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, in presenza di una CTU corretta dal punto di vista delle conclusioni scientifiche e diagnostiche e sotto il profilo logico, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione anche i certificati prodotti dalla parte e con i quali contesta la sottostima delle patologie da parte del consulente d'ufficio.

Interessante la precisazione contenuta nell'ordinanza della Cassazione n. 36259/2022 (sotto allegata) a conclusione della vicenda sotto illustrata.

Il Tribunale rigetta il ricorso presentato da un soggetto ai sensi dell'art. 445 c.p.c per l'accertamento dei requisiti necessari al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, in quanto portatore di handicap grave.

Il giudice di merito rigetta il ricorso, condividendo le conclusioni del CTU in sede di accertamento tecnico preventivo che per il giudice sono accurati ed eseguiti sulla base di corretti criteri tecnici e di un iter logico privo di difetti.

Decisione opposta dal ricorrente con ricorso, che la Cassazione dichiara inammissibile perché il giudice, in presenza di una CTU, anche se la parte ne fa precisa istanza, non è obbligato a disporne la rinnovazione. Trattasi infatti di una decisione completamente discrezionale del giudice di merito.

Le censure proposte dal ricorrente, che contesta al giudice di merito di non aver tenuti conto dei certificati medici dallo stesso prodotti "si traducono in un mero dissenso diagnostico" e non sono idonee a contestare quanto deciso dal Tribunale.

Scarica pdf Cassazione n. 36259/2022

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