Solo una convivenza nuova, stabile, caratterizzata da progettualità e assunzione di doveri reciproci può far venire meno l'obbligo a carico del marito di corrispondere l'assegno di divorzio alla ex moglie

Assegno di divorzio

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Accertato che la moglie, dopo la fine del matrimonio, non ha instaurato con un altra persona una relazione stabile avente natura di convivenza more uxorio, l'assegno di divorzio non le può essere negato totalmente, tanto più se il marito ha ingenti disponibilità economiche e la stessa, durante il matrimonio, si è occupata delle figlie, consentendo al coniuge di dedicare le sue energie alla carriera. Queste le conclusioni della Cassazione nell'ordinanza n. 32847/2022 (sotto allegata).

Richiesta di revoca dell'assegno divorzile

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Un uomo ricorre in giudizio per chiedere la modifica delle condizioni di divorzio. In particolare chiede di verificare se sussistono ancora le condizioni dell'obbligo di corrispondere alla ex il corposo assegno di divorzio riconosciutole in sede di divorzio.

A fondamento della sua richiesta l'uomo fa presente di aver perso le proprie cariche di amministratore delegato e dirigente d'azienda e di essere quindi privo di redditi.

La ex moglie inoltre, laureata in giurisprudenza e amministratrice di una società, mai si è attivata nella ricerca di un'occupazione. La stessa inoltre da tempo convive more uxorio con un altro uomo.

Il Tribunale dimezza in pratica l'assegno dovuto alla ex, ma l'uomo ricorre in Appello perché insoddisfatto dell'esito. Non gli va meglio in appello, la Corte infatti non esclude completamente l'assegno in favore della ex in quanto, se da un parte è vero che lo stesso ha subito una contrazione delle sue entrate, la stessa non è stata tale da azzerare la misura in favore della ex. Questo non solo per la ingente somma percepita dal marito al termine dei suoi incarichi professionali, ma anche perché lo stesso ha comunque evidenti potenzialità imprenditoriali.

Per quanto riguarda la ex moglie invece la Corte ne esalta il contributo dato alla famiglia, occupandosi delle figlie e consentendo così al marito di dedicarsi alla carriera. Non si può inoltre imputare alla signora la colpa di non avere cercato lavoro, non solo per l'età, vicino ai 60 anni, ma anche perché il marito non ha provato che la stessa abbia rifiutato offerte di lavoro. Non è vero infine che la donna ha una convivenza more uxorio con un altro uomo, la relazione non è caratterizzata da progettualità future. Trattasi molto più semplicemente di una relazione sentimentale.

Relazione stabile e assegno di divorzio

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Parte soccombente nel ricorrere in Cassazione non si arrende e ribadisce in pratica le stesse doglianze sollevate in precedenza, contestando così le conclusioni della Corte di Appello, compresa quella sul contributo della moglie alla vita famigliare.

Censure che la Cassazione dichiara inammissibili, così come è inammissibile il motivo con cui il marito contesta la semplice "relazione sentimentale" della ex moglie, che ritiene invece una convivenza more uxorio stabile e accertata e che come tale in grado di incidere sulla spettanza dell'assegno di divorzio.

Natura però sulla quale si è già espressa la Corte territoriale, escludendo che la ex moglie abbia creato una nuova famiglia di fatto, stante l'assenza di progettualità comune e futura e l'assenza di reciproci doveri di assistenza morale e materiale.

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Scarica pdf Cassazione n. 32847/2022

Foto: 123rf.com
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