Cambiano i termini di durata delle indagini preliminari e i presupposti per l'a loro archiviazione con il dl n. 150/2020 che attua la riforma del processo penale, al momento rinviata a fine dicembre 2022

Indagini preliminari: cosa cambia con la riforma

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Le indagini preliminari sono oggetto di un intervento piuttosto massiccio da parte del decreto n. 150/2022 che ha attuato la legge delega per la Riforma del processo penale.

Nel Codice di procedura ancora vigente alle indagini preliminari è dedicato nello specifico Libro V dall'art. 326 c.p.p all'art. 415 che chiude il titolo VIII dedicato alla Chiusura delle Indagini preliminari.

Vediamo quali sono le novità più importanti che la Riforma del processo penale, rinviata per il momento alla fine del mese di dicembre 2022, ha previsto per le indagini preliminari.

Durata delle indagini preliminari

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Le nuove indagini preliminari avranno la durata di un anno. Non si tratta però di un termine fisso, esso scende a sei mesi si il reato per il quale si procedere ha natura contravvenzione e sale fino a un anno e sei mesi se si deve indagare su delitti gravi contemplati dall'art. 407 c.p.p comma 2.

Se il Pm non provvede a notificare l'avviso con cui informa della conclusione delle indagini preliminari o non compie le scelte a cui è tenuto allora la riforma riconosce alla Corte di Appello il potere di avocare a se le indagini.

Sulla durata delle indagini preliminari incide una novità di rilievo. All'indagato viene data infatti la possibilità di chiedere al GIP di accertare se c'è ritardo nell'iscrizione delle notizie di reato del suo nome. Questa richiesta apre un procedimento incidentale di tipo camerale e cartolare, a meno che il giudice non ritenga che la questione debba essere oggetto di una esame più approfondito e decida che si debba procedere a un contraddittorio in forma orale.

La retrodatazione su istanza di parte

Alla richiesta suddetta di verifica sul ritardo dell'iscrizione del nominativo nel registro delle notizie di reato l'indagato accompagna istanza di retrodatazione, in cui indica, a pena di inammissibilità, le ragioni che ne stanno alla base e agli atti del procedimento dai quali, secondo lui, deriva il ritardo.

La richiesta di retrodatazione è soggetta al termine di 20 giorni, che decorrono dal giorno in cui ha avuto modo di avere conoscenza degli atti dai quali emerge prova del ritardo.

Discovery per l'indagato

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Per scongiurare che il soggetto sottosto ad indagini preliminari resti completamente all'oscuro del termine delle indagini a causa di ritardi imputabili alla Procura la Riforma prevede delle misure apposite. Al Pm è data la possibilità di chiedere al Procuratore Generale di differire la notifica dell'avviso di chiusura delle indagini in casi eccezionali.

Il differimento ovviamente non può avere una durata eccessiva. Lo stesso è infatti fissato nel termine di sei mesi fino a un anno se si deve indagare su delitti gravi.

Richiesta di archiviazione: cambiano i presupposti

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Al momento il PM può fare domanda di archiviazione al giudice se ritiene che la notizia di reato è infondata. La riforma prevede invece, al contrario, che alla base della richiesta di archiviazione vi debba essere la impossibilità per il Pm di formulare "una ragionevole previsione di condanna."

La richiesta di archiviazione, in questo modo, assomiglia a una sentenza di non luogo a procedere.

Si procede all'archiviazione cioè solo se quanto emerso in fase di indagini preliminari non fa prevedere che il processo si chiuderà con una sentenza di condanna, senza preoccuparsi tra l'altro di informare la persona offesa che ha rimesso la querela.

Leggi anche Riforma processo penale: tutte le misure


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