Il decreto n. 18/2020 ha prorogato fino a 90 giorni dopo la fine dell'emergenza causa Covid la validità di atti, certificati e abilitazioni, compresa la patente di guida, che quindi va restituita se ritirata in quel periodo 

Patente valida fino al 29 giugno 2022

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Il Giudice di Pace di Ferentino con la sentenza n. 63/2022 (sotto allegata) accoglie il ricorso di un conducente che si è visto ritirare la patente e irrogare una multa perché circolante con patente scaduta. Peccato che al momento dei fatti era in vigore il decreto che, a causa del Covid, aveva prorogato la validità di atti, certificati e titoli abilitativi, patente compresa. Multa annullata quindi e patente da restituire.

Patente ritirata perché scaduta

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Il conducente di un automezzo ricorre al Giudice di Pace di Ferentino, in provincia di Frosinone, per contestare un verbale con il quale era stato disposto il ritiro della patente di guida e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria perché circolante con patente scaduta.

Contesta inoltre in sede di ricorso la costituzione via PEC della Prefettura.

Validità patente prorogata causa Covid

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Il Giudice di pace accoglie il ricorso del conducente, difeso dall'Avv. Dario Simonelli, per i seguenti e diversi motivi.

Prima di tutto ritiene più che legittimo il ricorso da parte del conducente del mezzo e non del proprietario perché è il primo ad aver subito le conseguenze della contestata violazione.

In secondo luogo il GdP condivide la tesi del ricorrente sull'invalidità della costituzione via pec in giudizio innanzi al Giudice di Pace. L'art. 16 bis comma 6 del decreto legislativo n. 179/2021 subordina infatti il deposito telematico alla preventiva adozione della normativa tecnica necessaria, che al momento non sussiste.

Ultimo, ma non importanza, è il motivo sulla contestata scadenza della patente. Per il giudicante il ricorso va accolto e la patente restituita perché nel momento in cui è stata irrogata la sanzione e disposto il ritiro della patente scaduta, erano in vigore le regole speciali, applicate in tempo di pandemia, che disponevano la proroga della validità della patente di guida.

L'art. 103, comma 2 del decreto legislativo n. 18/2020 aveva infatti disposto la conservazione della validità, fino a 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza, ossia fino al 29 giugno 2022, di tutti i certificati, permessi e atti abilitativi, compresa la patente di guida.

Si ringrazia il consulente tecnico investigativo Giorgio Marcon per l'invio del provvedimento

Scarica pdf Giudice di Pace di Ferentino n. 63/2022

Foto: 123rf.com
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