Il diritto di critica è legittimo e rientra nella libertà di manifestazione del pensiero, l'importante è che lo stesso non superi certi limiti e non si trasforma in una invettiva gratuita, aggressiva e offensiva della persona

Dire ai superiori che un medico è "incompetente" non è diffamante

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Rivolgere una critica ai superiori di una dottoressa, utilizzando il termine "incompetenza" e "illogicità linguistica" dopo essersi visti negare un trattamento medico che fino a quel momento era stato riconosciuto, non integra il reato di diffamazione, ma esercizio del diritto di critica. Occorre tenere conto del contesto, inoltre nel caso di specie, anche se i toni utilizzati sono stati sferzanti, non c'è stata offesa al patrimonio morale della dottoressa. Questo quanto affermato dalla Cassazione n. 20206-2022 (sotto allegata).

La vicenda processuale

Il Tribunale conferma la decisione del Giudice di Pace, che ha concluso per la responsabilità dell'imputata in relazione al reato di diffamazione, condannandola alla pena della multa di 1200,00 euro, al pagamento delle spese di giustizia e al risarcimento di 1000 euro in favore della persona offesa.

Alla donna è stato contestato di aver offeso la persona offesa, ossia un medico, in un ricorso che la stessa ha indirizzato al Direttore Sanitario della Asl, all'Assessore regionale e al Dipartimento per la salute e il walfare della Regione, affermando una "manifestata inesistente competenza professionale e una illogicità linguistica."

L'imputata ha esercitato il diritto di critica

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Il difensore dell'imputata, nel ricorrere in Cassazione, contesta con il primo motivo la manifesta illogicità della motivazione, frutto anche del travisamento dei fatti e l'assenza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della provocazione. Con il secondo deduce invece il mancato riconoscimento della scriminante del diritto di critica.

La persona offesa nelle sue memorie nega la sussistenza della provocazione e anche del diritto di critica, considerato il tenore sprezzante e gratuito delle offese che le sono state rivolte.

Non è stato offeso il patrimonio morale della dottoressa

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La Cassazione però annulla senza rinvio la sentenza perché il fatto non costituisce reato.

Dalla analisi dei fatti la Cassazione rileva che quanto evidenziato dal difensore dell'imputata sul diritto di critica è fondato tanto che il secondo motivo resta assorbito.

In effetti l'imputata non ha offeso la persona, ma ha rivolto critiche al suo operato professionale in quanto la stessa a un certo punto le avrebbe negato dei trattamenti sanitari che fino a quel momento le erano stati garantiti. La frase che la dottoressa ha preso come un'offesa personale, stando alle affermazioni dell'imputata, erano in realtà rivolte agli organi preposti alla valutazione dell'operato della stessa.

La Corte chiarisce che rientra nella nozione di "critica" anche la disapprovazione e il biasimo espressi con toni taglienti, purché essi non superino i limiti, tanto da tradursi in una aggressione immotivata della reputazione altrui e della invettiva gratuita.

Occorre contestualizzare le espressioni ingiuriose e verificare che i toni del soggetto agente, anche se aspri, non risultino del tutto gratuiti, ma siano pertinenti al tema della discussione e proporzionati al fatto e a quanto si vuole esprimere.

Nel caso di specie le frasi utilizzate dall'imputato devono ritenersi com rientranti nell'esercizio del diritto di critica e non in un attacco gratuito al patrimonio morale della professionista.

Leggi anche Cassazione: non è diffamazione dare dell'incompetente all'amministratore di condominio

Scarica pdf Cassazione n. 20206/2022

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