Per la Cassazione, è nulla la nomina dell'amministratore di condominio se non viene specificato l'importo dovuto per il suo compenso

Nullità nomina amministratore condominio

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E' nulla la nomina dell'amministratore di condominio se nella delibera non viene specificato il compenso. è quanto affermato dalla Cassazione nell'ordinanza n. 12927/2022 (sotto allegata).

Fatto

Una condomina impugnava la delibera assembleare del 24 giugno 2016, tra le lamentele precisava che la nomina dell'amministratore era avvenuta senza che fosse stato specificato il compenso per l'attività da svolgere.

Il Tribunale di Udine affermava che la nomina dell'amministratore era stata deliberata all'unanimità dall'assemblea condominiale del 13 febbraio 2016, non impugnata, e l'attrice aveva poi soltanto dedotto la nullità derivata delle delibere del 24 giugno 2016.

La Corte d'appello di Trieste, soffermandosi proprio sulla nullità della nomina dell'amministratore per violazione dell'art. 1129, comma 14, c.c., ha sostenuto che l'ammontare del compenso richiesto non deve necessariamente essere indicato nella delibera che conferisce l'incarico, né emergere dal verbale, che risultava un preventivo datato 10 febbraio 2016, sottoscritto ed indirizzato ai condomini, e che parimenti risultava redatto dopo l'assemblea del 13 febbraio 2016 un bilancio preventivo, con riparto e piano rate, ove si indicava il compenso dell'amministratore.

La condomina ricorre in cassazione.

Nomina amministratore: importo compenso analitico

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Il ricorso si basa su un unico motivo la violazione e falsa applicazione dell'art. 1129, comma 14, c.c., evidenziando come nel verbale di nomina dell'amministratore del 13 febbraio 2016 non vi fosse cenno alcuno né al compenso dovuto all'amministratore né alla documentazione preventivamente trasmessa ai singoli condomini

L'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta.

Al fine della costituzione di un valido rapporto di amministrazione condominiale, ai sensi dell'art. 1129 c.c., il requisito formale della nomina sussiste, dunque, in presenza di un documento, approvato dall'assemblea, che rechi, anche mediante richiamo ad un preventivo espressamente indicato come parte integrante del contenuto di esso, l'elemento essenziale della analitica specificazione dell'importo dovuto a titolo di compenso, specificazione che non può invece ritenersi implicita nella delibera assembleare di approvazione del rendiconto.

Il principio di diritto

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La Corte di Cassazione sezione sesta con l'ordinanza in commento, accoglie il ricorso enunciando il seguente principio di diritto: "agli effetti dell'art. 1129, comma 14, c.c., il quale prevede la nullità testuale della nomina dell'amministratore di condominio ove non sia specificato l'importo dovuto a titolo di compenso, per la costituzione di un valido contratto di amministrazione condominiale occorre accertare la sussistenza di un documento, approvato dall'assemblea, recante, anche mediante richiamo ad un preventivo espressamente indicato come parte integrante del contenuto di esso, l'elemento essenziale della analitica determinazione del corrispettivo, che non può ritenersi implicita nella delibera assembleare di approvazione del rendiconto".

Avv. Gianpaolo Aprea
Vico Acitillo n. 160-80127 Napoli
email: info@avvocatoaprea.it

Scarica pdf Cass. n. 12927/2022

Foto: 123rf.com
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