In base ai nuovi criteri della giurisprudenza di legittimità, l'assegno divorzile non spetta alla moglie che durante il breve matrimonio, grazie anche al marito, ha conseguito l'abilitazione per la professione forense

Assegno divorzile alla giovane moglie avvocato

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La Cassazione nell'ordinanza n. 12537/2022 (sotto allegata) dimostra di condividere le conclusioni della Corte di Appello che nel respingere la richiesta di assegno divorzile alla ex moglie ha tenuto conto dei nuovi criteri che la giurisprudenza di legittimità ha sancito in materia. Nel momento in cui infatti la donna, come nel caso di specie, si è laureata e ha conseguito il titolo di abilitazione alla professione forense nei primi anni di matrimonio, durato solo tre anni e senza aver mai evidenziato nel corso del giudizio di aver rinunciato alle proprie aspirazioni professionali, non sussistono ragioni valide per ritenere che la stessa non abbia la possibilità, sfruttando la sua formazione, di procurarsi in autonomia i mezzi adeguati per il proprio sostentamento.

La vicenda processuale

In sede di appello, in parziale accoglimento della domanda dell'ex marito, viene rigettata la domanda di assegno divorzile richiesta dalla ex moglie.

Per la Corte di Appello non sussistono nel caso di specie i presupposti per il riconoscimento della misura in quanto la donna non è priva di mezzi adeguati o comunque della possibilità di procurarseli per ragioni obiettive. La stessa è iscritta da tempo all'albo degli avvocati e anche se non è chiara l'entità dei redditi percepiti, non sussistono ragioni impeditive di procurarsi da sola i mezzi necessari al proprio sostentamento. La differenza patrimoniale inoltre nel caso di specie non rileva. Non rientra negli accordi di coppia di coppia la rinuncia della donna alle proprie aspirazioni professionali. Confermano tale conclusione la breve durata del matrimonio, l'assenza di figli e il conseguimento dell'abilitazione pochi mesi dopo la cessazione della convivenza matrimoniale.

Rinuncia alla carriera della moglie

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La donna nel ricorrere in Cassazione solleva però i motivi che si vanno a illustrare.

  • Con il primo motivo lamenta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato perché l'appellante non ha richiesto la revoca dell'assegno divorzile
    facendo riferimento al sacrificio delle aspettative professionali della moglie. In questo modo la Corte ha pertanto introdotto d'ufficio l'argomento relativo al sacrificio delle aspettative professionali giustificandolo con la volontà di seguire i nuovi orientamenti giurisprudenziali che hanno abbandonato il criterio del tenore di vita.
  • Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 111 Cost perché all'introduzione del suddetto tema rilevato ex officio non è seguito l'invito alle parti di prendere una posizione sul punto.
  • Con il terzo fa presente che la stessa, in costanza di matrimonio, ha rinunciato ad esercitare la professione per accompagnare il marito al lavoro e alle visite mediche.

Rinuncia alla carriera mai allegata in giudizio

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La Cassazione nel rigettare il ricorso rileva prima di tutto che dalla sentenza impugnata non emerge affatto che la questione evidenziata della ex moglie sia stata introdotta ex officio. Risulta infatti dalla sentenza che nel primo periodo del matrimonio il marito si era adoperato per consentire alla moglie di studiare e conseguire l'abilitazione forense. Nell'atto di appello inoltre il marito ha invocato l'applicazione dei nuovi criteri in materia di riconoscimento dell'assegno divorzile. Non è stata quindi la Corte di Appello a introdurre ex officio tale argomento.

Manifestamente infondato infine il terzo motivo di ricorso in quanto la moglie non ha mai sottoposto ai giudici di merito la questione della rinuncia alle proprie aspirazioni per il matrimonio. Non è quindi denunciabile l'omessa valutazione di un fatto decisivo se lo stesso non è stato portato all'attenzione dei Giudici.

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