L'Istituto chiarisce anche le modalità di acquisizione dai beneficiari di prestazioni di invalidità civile della comunicazione riguardante gli oneri deducibili dal reddito

Prestazioni di invalidita? civile collegate al reddito

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Sulle modalità di valutazione dei redditi per l'invalidità civile l'Inps ha ricevuto una serie di richieste di chiarimenti. Da qui la necessità di fornire indicazioni da considerare ai fini della verifica del diritto alle prestazioni di invalidita? civile, nonche? sulle modalita? di acquisizione dai beneficiari di prestazioni di invalidita? civile della comunicazione riguardante gli oneri deducibili dal reddito.

Salvo l'indennita? di accompagnamento (legge n. 18/80), l'indennita? di accompagnamento per cieco assoluto (Legge n. 406/1968 - Legge n. 508/1988), l'indennita? speciale (Legge n. 508/88) e l'indennita? di comunicazione (Legge n. 508/88), le prestazioni di invalidita? civile sono riconosciute in presenza di requisiti reddituali posseduti dal richiedente al momento della domanda. Nella determinazione del reddito rilevante sono computati tutti i redditi di qualsiasi natura, calcolati ai fini Irpef. Questi redditi devono essere sempre computati al netto degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali. Non sono quindi ricomprese nella valutazione del reddito: l'importo stesso della prestazione di invalidita?; le rendite Inail; le pensioni di guerra; l'indennita? di accompagnamento; il reddito della casa di abitazione.

Redditi in fase di prima liquidazione

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Circa norme relative ai redditi utili per il calcolo della prima liquidazione della prestazione assistenziale e quelli considerati, successivamente alla prima liquidazione, in costanza di erogazione della prestazione.

in sede di prima liquidazione, devono essere presi in considerazione i redditi dell'anno in corso, cioe? dell'anno solare nel quale ricade la decorrenza della prestazione.

L'interessato dovrà rilasciare una dichiarazione, in via presuntiva, dei redditi che percepira? nell'anno di riferimento. Per gli anni successivi al primo, invece, sia per le liquidazioni, sia per le eventuali ricostituzioni, va necessariamente operata una distinzione tra i redditi da pensione e altre tipologie di redditi.

Redditi da pensione

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È stabilito che "Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento e? quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971 n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni."

In base a tali criteri, la verifica del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito in godimento viene effettuata, a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno (e fino al 31 dicembre del medesimo anno), tenendo conto:

- dei redditi per prestazioni, per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni, conseguiti nello stesso anno;

- dei redditi diversi da quelli di cui al punto precedente conseguiti nell'anno precedente.

In sostanza, e? necessario tener conto dei redditi da pensione conseguiti dal beneficiario della prestazione assistenziale nello stesso anno.

Altri redditi

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Per tutte le altre tipologie di reddito, ovvero a titolo esemplificativo redditi da lavoro dipendente, redditi da terreni, fabbricati e altri redditi soggetti a IRPEF, devono essere considerati, invece, gli importi conseguiti nell'anno solare precedente. Questi ultimi redditi devono essere comunicati ogni anno dall'interessato con apposito modello Red.

Per il raggiungimento del limite di reddito si considerano solo i redditi valutabili ai fini IRPEF (art. 14 - septies, comma 4, della legge 29 febbraio 1980, n. 33), vale a dire assoggettati a detta imposta e costituenti la base imponibile.

Secondo quanto disposto dall'art. 3 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), la base imponibile, da assoggettare a tassazione ai fini IRPEF, e? costituita dal reddito complessivo del contribuente al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del TUIR: "Dal reddito complessivo si deducono, se sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente......".

Sulla questione, si e? pronunciata anche la Corte di Cassazione, la quale ha ribadito che, per la determinazione del requisito reddituale previsto per l'assegno di invalidita? e per la pensione di inabilita? civile, di cui agli artt. 12 e 13 della legge n. 118 del 1971, cio? che rileva e? il reddito imponibile agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del T.U.I.R. (cfr. Cass. n. 4158/2001; Cass. n. 11582/2015; Cass. n. 21529/2016; Cass. n. 26473/2016; Cass. n. 5450/2017; Cass. n. 5962/2018; Cass. n. 30567/2019).

La stessa Corte ha precisato che e? proprio la funzione di sostegno, cui assolve il sistema assistenziale a fronte di una situazione di bisogno, a imporre, ove non sia previsto diversamente, di fare riferimento all'effettiva disponibilita? di reddito dell'interessato.

Pertanto, gli oneri deducibili, abbattendo direttamente e immediatamente la base imponibile, vanno dedotti dal reddito, che concorre a determinare il limite per l'erogazione delle prestazioni indicate dagli articoli 12 e 13 della legge n. 118/71: assegno mensile di assistenza e pensione di inabilita?, nonche? pensione per cieco, sordo e indennita? di frequenza (ovvero tutte le prestazioni INVCIV collegate al reddito del titolare).

Come evidenziato dall'articolo 10 del TUIR, tra gli oneri deducibili rientrano i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, gli assegni periodici corrisposti al coniuge, i contributi pagati al personale domestico, i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative, ecc.

Tali oneri, cosi? come i redditi comunicati in via presuntiva in sede di prima liquidazione, vengono verificati dall'Istituto in occasione della dichiarazione dei redditi presentata l'anno successivo dall'interessato.

Al fine di permettere all'Istituto di avere un puntuale riscontro dei predetti oneri deducibili, l'interessato, in sede di domanda, e? tenuto a comunicare il reddito effettivo, al netto degli oneri indicati. Il reddito, cosi? depurato, determina la spettanza del beneficio assistenziale.

Redditi fondiari imponibili

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Altro chiarimento riguarda l'eventuale proprieta? di terreni e fabbricati e l'incidenza degli stessi sul reddito del soggetto che presenta istanza di beneficio assistenziale.

In particolare, ai fini del modello RED, i redditi da terreni, che devono essere considerati, sono i seguenti:

- redditi dei terreni detenuti a titolo di proprieta?, enfiteusi, usufrutto;

- reddito dominicale (indicato come imponibile IRPEF: rivalutato dell'80% e proporzionato alla percentuale di possesso e ai giorni di possesso);

- reddito agricolo (indicato come imponibile IRPEF: rivalutato del 70% e proporzionato alla percentuale di possesso e ai giorni di possesso).

Per i redditi da fabbricati, vanno inclusi solo quelli derivanti dal possesso di immobili diversi dalla casa di abitazione e le relative pertinenze; il reddito corrispondente deve essere indicato con le rivalutazioni e/o maggiorazioni previste ai fini IRPEF.

Redditi fondiari non imponibili

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I redditi fondiari, che non sono da indicare nel modello RED, sono quelli derivanti: dall'art. 42: "costruzioni o porzioni di costruzioni rurali e relative pertinenze appartenenti al proprietario o all'affittuario se la destinazione di tali costruzioni rientrano nei seguenti casi: abitazioni per persone addette alla coltivazione della terra; custodia fondi/bestiame/vigilanza lavoratori agricoli; ricovero animali; custodia macchine agricole; protezione piante"; dall'art. 43: "non sono considerati produttivi di redditi fondiari gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni".


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