I decreti che attuano le direttive UE 2019/1152 e 2019/1158 assicurano condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili e più equilibrio tra attività professionale e vita familiare con i nuovi congedi parentali sui quali arrivano indicazioni INPS

Lavoro e vita familiare secondo l'UE

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Arrivano nuove indicazioni dall'Inps sui congedi parentali, che nel corso del 2022 hanno subito importanti modifiche in virtù del recepimento di un'importante Direttiva Europea il cui scopo dichiarato è di garantire una migliore conciliazione della vita famigliare con quella lavorativa. Direttiva a cui si accompagnata anche quella sulla trasparenza delle condizioni di lavoro.

Precisamente, quanto anticipato, si è realizzato il 22 giugno 2022, quando sono stati approvati dal Consiglio dei Ministri due schemi di Decreti legislativi:

  • il primo con il fine di assicurare "condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione Europea" in attuazione della direttiva (UE) 2019/1152;
  • il secondo dedicato all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1158.

Entrambi i decreti definitivi sono stati pubblicati sulla GU:

  • il dlgs. n. 104/2022 del 27 giugno 2022 (sotto allegato) ha attuato la Direttiva n. 2019/1152;
  • il dlgs. n. 105/2022 del 30 giugno 2022 (sotto allegato) ha attuato la Direttiva 2019/1158.

Analizziamoli separatamente.

Più trasparenza per i lavoratori atipici

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Il dlgs n. 104/2022 che attua la direttiva dell'UE 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'UE, disciplina il diritto all'informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro, sulle condizioni di lavoro e sulla relativa tutela.

Trattasi in realtà di un obbligo già previsto dal dlgs. n. 152/1997 che ora però, grazie al nuovo dlgs., viene aggiornato e adeguato alla normativa europea.

Passando al contenuto del decreto, lo stesso introduce tutele minime ulteriori rispetto a quelle già esistenti. L'obiettivo è di garantire anche ai lavoratori, con contratti non standard, di poter avere formule contrattuali più prevedibili e informazioni più trasparenti sulle condizioni.

Il datore di lavoro infatti avrà obblighi informativi anche in relazione a quei lavoratori assunti con i seguenti contratti atipici:

  • lavoro subordinato, compreso quello agricolo, a tempo indeterminato e determinato, anche a tempo parziale;
  • lavoro somministrato;
  • lavoro intermittente;
  • collaborazione con prestazione prevalentemente personale e continuativa organizzata dal committente di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
  • collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, n. 3 c.p.c;
  • prestazione occasionale di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
  • lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli enti pubblici economici;
  • lavoratori marittimi e della pesca, fatta salva la disciplina speciale vigente in materia;
  • lavoratori domestici, fatta eccezione per le previsioni di cui agli articoli 10 e 11.

Sono esclusi dall'applicazione delle regole del presente decreto i seguenti rapporti di lavoro:

  • autonomo (dlgs n. 36/2021) a meno che non integrino rapporti di collaborazione continuata e continuativa,
  • quelli caratterizzati da un tempo di lavoro predeterminato ed effettivo di durata pari o inferiore a una media di tre ore a settimana in un periodo di riferimento di quattro settimane consecutive
  • agenzia e rappresentanza commerciale;
  • collaborazione prestati nell'impresa del datore di lavoro dal coniuge, dai parenti e dagli affini non oltre il terzo grado, che siano con lui conviventi;
  • del personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio all'estero, limitatamente all'articolo 2 del dlgs. 26 maggio 1997, n. 152, come modificato dal presente decreto;
  • del personale di cui all'articolo 3 del dlgs. 30 marzo 2001, n. 165, relativamente alle disposizioni di cui al Capo III del presente decreto.

Il decreto fissa criteri di trasparenza per garantire ai lavoratori informazioni più complete sugli aspetti essenziali del rapporto di lavoro. Essi hanno il diritto di avere in forma scritta tutte le informazioni relative al rapporto di lavoro da parte del datore e questo deve accadere fin dall'inizio del rapporto.

Il lavoratore ha altresì diritto di ricevere informazioni sulle modalità di esecuzione della prestazione, anche quando organizzate con sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati. Al lavoratore deve essere inoltre garantito un periodo di prova.

Per quanto riguarda infine la tutela dei lavoratori in caso di violazione dei diritti, gli stessi devono poter accedere a sistemi di risoluzione delle controversie efficaci e imparziali.

Congedi parentali per conciliare lavoro e vita privata

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Il secondo dlgs., attua la direttiva UE 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza. Modificata a tal fine soprattutto la disciplina dei congedi.

Il congedo di paternità obbligatorio è previsto in favore del padre lavoratore dipendente si astiene dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi (non frazionabili a ore e fruibili anche in via non continuativa), nel periodo compreso tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e i 5 mesi successivi alla nascita (entro lo stesso arco temporale, il congedo è fruibile anche in caso di morte perinatale del figlio). In caso di parto plurimo il congedo dura 20 giorni.

Per le lavoratrici autonome previsto il diritto all'indennita? giornaliera anche per i periodi anteriori ai 2 mesi prima del parto "nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, in base agli accertamenti medici di cui all'articolo 17, comma 3"del T.U.

Numerose e di rilievo le modifiche al regime dei congedi parentali, tra le quali figurano le seguenti:

  • alla madre, fino al dodicesimo anno (e non piu? fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all'altro genitore;
  • al padre, fino al dodicesimo anno (e non piu? fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all'altro genitore;
  • al genitore solo, spettano 11 mesi (e non piu? 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non piu? 6 mesi) indennizzabili al 30% della retribuzione.
I lavoratori iscritti alla gestione separata hanno diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all'altro genitore. I genitori hanno, inoltre, diritto a ulteriori 3 mesi indennizzati in alternativa tra loro, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non piu? 6 mesi).

Congedi Parentali: chiarimenti e dettagli dall'INPS

In relazione a quest'ultimo decreto in particolare con il messaggio 3066 del 4 agosto 2022 (sotto allegato) l'INPS ha fornito le prime indicazioni di rilievo ai fini del riconoscimento delle indennità previste in favore dei genitori lavoratori, che saranno in vigore a partire dal 13 agosto 2022.

Con la circolare INPS n. 122 del 27 ottobre 2022 (sotto allegata) sono state invece fornite le istruzioni amministrative relative alle modifiche che il decreto n. 105 ha apportato al dlgs n. 151/2001 come il congedo di paternità obbligatorio previsto per i lavoratori dipendenti, la possibilità di indennizzare in caso di gravidanza a rischio i periodi che precedono di due mesi il parto delle lavoratrici autonome, il congedo parentale dei lavoratori autonomi e per coloro che sono iscritti alla gestione separata INPS.

Da ultimo con il messaggio INPS n. 4025 datato 8 novembre 2022 (sotto allegato) l'istituto comunica di aver completato gli aggiornamenti della procedura telematica per la presentazione della domanda di congedo parentale dei lavoratrici e dei lavoratori del settore privato e di coloro che sono iscritti alla Gestione separata INPS. Il messaggio annuncia che verranno fornite nuove comunicazioni per quanto riguarda la procedura informatica dei congedi spettanti ai lavoratori autonomi.

Scarica pdf Decreto n. 104/2022
Scarica pdf Decreto n. 105/2022
Scarica pdf Messaggio Inps n. 3066/2022
Scarica pdf Circolare INPS n. 122 del 27.10.2022
Scarica pdf Messaggio INPS 4025 8 novembre 2022

Foto: 123rf.com
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