In determinati casi, il congedo di maternità è sostituito dal congedo di paternità. Vediamo quali sono e come funziona l'astensione del padre lavoratore

Congedo di paternità: quando spetta

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Il congedo di paternità è un congedo riconosciuto al padre lavoratore in alternativa alla maternità obbligatoria della madre al ricorrere di specifiche ipotesi.

Esso, in particolare, spetta in caso:

  • di morte o grave infermità della madre,
  • di abbandono del figlio da parte della madre,
  • di affidamento esclusivo del figlio al padre,
  • di rinuncia totale o parziale della madre lavoratrice al congedo di maternità alla stessa spettante in caso di adozione o affidamento di minori.

Esso può essere inoltre richiesto quando la madre è una lavoratrice autonoma.

Decorrenza e durata

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Il congedo di paternità decorre dalla data in cui si verifica uno dei predetti eventi e coincide temporalmente con il periodo di congedo di maternità non fruito dalla lavoratrice.

A tale proposito si ricorda che il congedo di maternità va dai due mesi antecedenti la data presunta del parto ai tre messi successivi all'evento e, laddove le condizioni di salute della donna lo permettano, può essere posticipato ed essere goduto da un mese precedente alla data presunta del parto ai quattro mesi successivi all'evento o interamente dopo il parto.

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Congedo di paternità e congedo papà

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A partire dalla legge Fornero (numero 90/2012), il padre lavoratore dipendente (pur se adottivo o affidatario) ha anche un autonomo diritto a un periodo di astensione dal lavoro da godere nel termine massimo di cinque mesi dalla nascita del figlio o dal suo ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Si tratta del cd. congedo papà che, quindi, non va confuso con il congedo paternità.

Inizialmente previsto in via sperimentale per il triennio 2013-2015, di anno in anno tale congedo è stato prorogato, dalle varie leggi di stabilità, seppur con caratteristiche di volta in volta differenti.

Per l'anno solare 2021, la legge n. 178/2020 ha fissato in dieci il numero di giorni di congedo obbligatorio, al quale si affianca quello facoltativo, che può essere goduto per un giorno in alternativa alla madre. Entrambi sono oggi riconosciuti anche in caso di morte perinatale del figlio.

Valeria Zeppilli

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