Significato e commento dell'articolo 71 della Costituzione: il potere di iniziativa legislativa nell'ordinamento costituzionale italiano

Il testo dell'articolo 71 della Costituzione

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L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Potere di iniziativa legislativa nell'ordinamento italiano

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L'art. 71 della Carta costituzionale disciplina l'iniziativa legislativa, quale primo step del complesso iter legislativo.

Il procedimento di approvazione delle leggi è una fattispecie complessa, in cui si possono distinguere diverse fasi: fase di iniziativa, fase deliberativa e fase di integrazione dell'efficacia.

La disposizione costituzionale in commento attribuisce il potere di iniziativa al Governo, a ciascun membro del Parlamento e agli organi a cui la legge lo attribuisce(comma 1), oltre che al popolo (comma 2).
I soggetti legittimati a sollecitare l'avvio del procedimento legislativo sono molteplici. Il comma 1 dell'art. 71, peraltro, rinvia ad altri enti cui il potere di iniziativa sia conferita con legge costituzionale. Il principale riferimento è al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), anche se limitato alle materie di sua esclusiva competenza.

L'iniziativa legislativa del Governo

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Il Governo, che rappresenta il più importante organo cui è affidato il potere di iniziativa legislativa, quantomeno dal punto di vista statistico, può presentare disegni di legge, che devono essere deliberati dal Consiglio dei Ministri e autorizzati dal Presidente della Repubblica con decreto dallo stesso controfirmato.
Il Governo, del resto, è l'organo di rilevanza costituzionale più idoneo a valutare l'opportunità di determinati interventi legislativi. Difatti, l'organo esecutivo è l'unico, tra i soggetti legittimati di cui all'art. 71, a godere di una competenza di carattere generale in fase di iniziativa legislativa.

In più, in alcune materie, tra cui l'approvazione di bilancio preventivo, rendiconto consuntivo e legge finanziaria, è l'unico soggetto legittimato a presentare disegni di legge: a tal proposito, si parla di un'iniziativa obbligatoria e riservata.

L'iniziativa legislativa popolare

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Il popolo, cui appartiene la sovranità secondo il dettato costituzionale, può esercitare il potere di iniziativa legislativa attraverso la presentazione di progetti di legge, che il Parlamento è tenuto ad esaminare.
Il progetto, infatti, deve essere sottoscritto da almeno 50.000 elettori iscritti nella lista per l'elezione alla Camera dei Deputati, le cui firme devono essere autenticate ed accompagnate da relativi certificati elettorali.
I requisiti formali della proposta di legge sono rigidi. Anzitutto, questa deve essere formulata per iscritto e secondo i canoni della legge ordinaria, in modo da poterne seguire l'iter, nel caso in cui venisse accolta.

Gli altri soggetti legittimati

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L'art. 71 della Costituzione attribuisce il potere di iniziativa popolare anche a ciascun parlamentare, che può presentare individualmente proposte di legge alla Camera di appartenenza; al CNEL, nelle materie di sua competenza; ai Consigli regionali, cui l'art. 121 della Carta attribuisce espressamente la facoltà di fare proposte di legge alla Camera, senza alcuna limitazione per materia o territorio.


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