Significato e commento dell'articolo 122 della Costituzione sul sistema d'elezione, l'ineleggibilità e l'incompatibilità del presidente, della giunta regionale e dei consiglieri regionali

Il testo dell'articolo 122 della Costituzione

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Il sistema d'elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

Il sistema di elezione degli organi della Regione

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L'art. 122 della Costituzione contiene alcune regole generali sui rapporti tra gli organi della Regione e, in particolare, sui sistemi di elezione del Presidente e degli altri componenti della Giunta, nonché dei consiglieri regionali.

Al comma 1, nello specifico, la disposizione in commento prevede la riserva di legge regionale in materia di sistema di elezione, casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali, seppur nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge statale.
Il testo è stato profondamente innovato dalla legge costituzionale n. 1 del 1999, in quanto l'assetto previgente riservava alla legge dello Stato la competenza in queste materie.
Inoltre, nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo, come specificato al comma 2.

Il Consiglio regionale e il Presidente del Consiglio

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Il Consiglio regionale è uno dei tre organi costituzionalmente necessari della Regione, titolare del potere deliberativo: ad esso spetta, in linea generale, la potestà legislativa e regolamentare nelle materie di competenza della Regione.
Il Presidente viene nominato nella prima seduta del Consiglio tra i suoi componenti, ai sensi dell'art. 122, comma 3 della Costituzione.
Per i consiglieri regionali, peraltro, è prevista una garanzia analoga a quella prevista dall'art. 68, comma 1 per i parlamentari: essi non possono essere ritenuti responsabili dei voti espressi e delle opinioni date nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale

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Prima della riforma del 1999, era il Consiglio ad eleggere il Presidente della Giunta regionale e a rimuoverlo tramite una mozione di sfiducia.
Dopo la legge costituzionale n. 1 del 1999, all'implementazione del grado di autonomia concessa alle Regioni, si è accompagnata la scelta di privilegiare l'elezione popolare del Presidente della Giunta.
L'art. 122, ultimo comma, specifica che il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto, nonostante rimanga ferma la possibilità per i singoli statuti di disporre diversamente.
Lo Statuto può prevedere un sistema di elezione diverso purché, come specificato dalla Corte costituzionale, questo non si trasformi in un abuso del diritto, ovvero nel mezzo per aggirare altri principi di rango costituzionale.


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