Significato e commento dell'articolo 136 della Costituzione: l'effetto delle sentenze della Corte Costituzionale

Il testo dell'art. 136 della Costituzione

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Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge [cfr. art. 134], la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

Ratio legis dell'art. 136 della Costituzione

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Alla base del dettato dell'articolo 136 della Costituzione c'è la volontà di dare soddisfazione alla primaria esigenza di certezza del diritto all'interno del nostro ordinamento. Di fatti, nel momento in cui una norma viene dichiarata illegittima sotto il profilo costituzionale, questa perde totalmente di efficacia in merito a tutte le sue conseguenze future e nei confronti di tutti i cittadini (erga omnes).

Art. 136 comma 1 della Costituzione

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Il primo comma dell'articolo in questione definisce l'effetto di una delle tipologie di sentenze più rilevanti della Corte Costituzionale. La pronuncia di incostituzionalità di una norma determina un effetto abrogativo immediato della stessa. L'articolo parla della perdita di efficacia già dal giorno successivo della dichiarazione di illegittimità costituzionale, proprio per rendere più celere possibile l'eliminazione di una disposizione che si trova in conflitto con la legge fondamentale dello Stato, quale è, appunto, la Costituzione.


In realtà, per alcuni tipi di norme (es. le leggi finanziarie), che sono in grado di avere un impatto particolare sulle dinamiche economiche del Paese, la Corte Costituzionale può definire un termine diverso dal quale la norma dichiarata illegittima perde di efficacia. In ogni caso, il termine ultimo non può essere superiore a un anno.
La ratio di ciò consiste nel dare il tempo necessario al Governo per coprire gli oneri derivanti dalla pronuncia di incostituzionalità della disposizione e per sopperire al vuoto derivante dalla stessa.

Art. 136 comma 2 della Costituzione

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L'articolo 136 continua con il secondo comma, il quale sottolinea come la Corte Costituzionale è chiamata a pubblicare e, soprattutto, a comunicare la pronuncia di illegittimità incostituzionale della norma a organi quali il Parlamento o il Consiglio regionale.
Tale passaggio risulta essere di particolare importanza, poiché permette ai soggetti adesso richiamati di provvedere con una nuova disposizione, costituzionalmente legittima, che vada a regolare l'ambito dell'amministrazione statale oggetto della norma abrogata.

Le pronunce della Corte Costituzionale

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La sfera delle pronunce della Corte Costituzionale è piuttosto ampia e non si limitano all'accoglimento o al rigetto di un quesito, ma, in alcuni casi, sono in grado di incidere significativamente sull'ordinamento giuridico. Ecco di seguito quelle più rilevanti:
- ordinanze;
- sentenze di inammissibilità;
- sentenze interpretative;
- sentenze manipolative;
- sentenze additive;
- sentenze di monito;
- sentenze sostitutive.


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