Significato e commento dell'articolo 135 della Costituzione: la composizione e la durata della Corte Costituzionale

Il testo dell'art. 135 Costituzione

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La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento

in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio. I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice. L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Corte Costituzionale: composizione

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La Corte Costituzionale è l'organo che presenta attribuzioni fondamentali, quali dichiarare l'illegittimità delle leggi volute dal Parlamento o giudicare la responsabilità penale del Capo dello Stato. Appaiono evidenti, quindi, le ragioni per le quali risulta fondamentale che la stessa abbia una composizione terza e imparziale.

La Corte è composta da 15 giudici così nominati: 5 eletti dal Parlamento in seduta comune, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'assemblea; 5 nominati dal Presidente della Repubblica, con controfirma apposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri; 5 eletti dalle supreme magistrature dello Stato, di cui 1 dal Consiglio di Stato, 3 dalla Corte di Cassazione e 1 dalla Corte dei Conti.

I membri della Corte Costituzionale, in virtù del fatto che dovranno interpretare ed applicare la Costituzione come testo normativo, dovranno avere dei requisiti tecnici elevati, di cui al comma II dell'art. 135 Cost.

Durata in carica e quorum

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Sempre al fine di garantire l'imparzialità dei giudici della Corte, la durata del loro incarico è limitata a 9 anni. Il rinnovo della composizione della Corte è graduale: i giudici non scadono tutti insieme, ma uno alla volta.

La Corte funziona anche se non sono presenti tutti i suoi membri: è richiesto però un quorum di 11 giudici, che scende a 9 per le deliberazioni non giurisdizionali.

Il Presidente della Corte Costituzionale

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Il Presidente è un giudice della Corte Costituzionale, eletto dalla stessa a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta (al terzo scrutinio si procede al ballottaggio tra i due giudici più votati). Il suo mandato è triennale ed è rinnovabile, ma cessa qualora venga meno la sua carica di giudice costituzionale.

Chi assume tale ruolo avrà il compito di svolgere funzioni di rappresentanza esterna e di direzione amministrativa degli uffici.

La giustizia politica

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Con il termine giustizia politica si fa riferimento alla funzione della Corte Costituzionale che si occupa del giudizio sulle accuse - di alto tradimento e di attentato alla Costituzione - promosse contro il Presidente della Repubblica.

In questo caso è messo in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune e giudicato dalla Corte Costituzionale in composizione integrata da 16 membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti di cui all'art. 135, comma VII, Cost.

I giudici aggregati godono dello stesso status dei membri togati della Corte Costituzionale.


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