L'Inps evidenzia che n caso di notifica presso le sedi territoriali di atti di pignoramento riguardanti Rdc/Pdc, deve essere resa la dichiarazione di terzo da parte dell'Istituto

Sussidi di sostentamento impignorabili

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Il reddito e la pensione di cittadinanza rientrano nei casi di impignorabilità assoluta. A chiarirlo è l'Inps con il messaggio n. 341 del 24 gennaio 2022, in cui spiega che come sussidi di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, ex art. 545 c.p.c., il reddito e la pensione di cittadinanza rientrano ex lege fra i crediti in regime di impignorabilità assoluta.

«L'art. 21, comma 1, lett. b) n. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di stabilità 2022)- introduce - la previsione del beneficio economico che "si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile". Il predetto articolo 545 cpc, al comma 2, stabilisce che "non possono essere pignorati i crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza". Pertanto, quali sussidi di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, ai sensi dell'art. 545 cpc, anche il reddito e la pensione di cittadinanza, a seguito dell'evidenziata modifica normativa, rientrano ex lege fra i crediti in regime di impignorabilità assoluta.

Assegnazione delle somme

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Per questo motivo, in caso di notifica presso le sedi territoriali di atti di pignoramento riguardanti Rdc/Pdc, deve essere resa la dichiarazione di terzo da parte dell'Istituto, ex art. 547 c.p.c., precisando l'impignorabilità totale degli stessi, ai sensi dell'art. 3, comma 3, DL n. 4/2019. Se, nonostante la dichiarazione, il giudice dispone ugualmente l'assegnazione delle somme, devono essere seguite le procedure di cui al Messaggio Hermes n. 1315/2021. L'Istituto chiarisce inoltre che "non rientrano invece nel regime dell'impignorabilità assoluta gli assegni di mantenimento in caso di separazione giudiziale

ex art. 156 del codice civile, l'assegno di divorzio ex art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970 e successive modifiche, gli assegni di mantenimento in favore dei figli ex art. 337 ter ed art. 337 septies del codice civile, nonchè gli assegni alimentari per i soggetti in condizione di effettivo disagio e di rischio di sopravvivenza, per la cui gestione si rinvia alle indicazioni operative fornite con il richiamato messaggio.

Casi che non rientrano nell'impignorabilità

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Non rientrano, invece, nel regime dell'impignorabilità assoluta gli assegni di mantenimento in caso di separazione giudiziale, l'assegno di divorzio, gli assegni di mantenimento in favore dei figli e gli assegni alimentari per soggetti in condizione di effettivo disagio e di rischio di sopravvenienza.


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