La violazione del dovere di fedeltà comporta l'addebito della separazione se il tradimento determina l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza

Addebito della separazione per violazione dovere di fedeltà

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Violare il dovere di fedeltà comporta l'addebito della separazione se il tradimento determina l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
L'addebito della separazione ha delle conseguenze molto serie, quali la perdita del diritto all'assegno di mantenimento e dei diritti ereditari dell'altro coniuge.
Inoltre, qualora il coniuge tradito ottenga l'addebito della separazione potrà successivamente domandare il risarcimento del danno se il tradimento sia stato causa di lesione dell'onore e della reputazione del coniuge tradito.

Il caso

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Una donna si è rivolta allo studio della scrivente poiché aveva deciso di separarsi e di chiedere l'addebito al marito.
La signora ha spiegato che il marito per sei mesi aveva avuto una relazione extraconiugale con una collega di lavoro, legame che era noto a tutti tranne che alla moglie.
Nonostante ciò, per il benessere dei due figli, ancora molto piccoli, la signora aveva deciso di perdonarlo e proseguire la convivenza per un altro anno.

La cliente, successivamente ci confessava di non aver mai superato il trauma del tradimento, che per lei è stata l'unica causa del fallimento del suo matrimonio.
Alla luce del caso sottoposto, abbiamo spiegato alla signora che i giudici riconoscono l'addebito della separazione quando il tradimento è stato la causa che ha scatenato la crisi coniugale e che la prosecuzione della convivenza post tradimento poteva essere un ostacolo all'addebito.
Tuttavia, nel caso specifico, la signora ha perdonato unicamente per i figli e dopo poco tempo (nemmeno un anno) poi si è resa conto che il suo matrimonio era ormai finito, per la gravità dell'adulterio che l'aveva sottoposta ad un importante stress psicologico.

Come si orienta la giurisprudenza in questi casi?

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Secondo l'orientamento più diffuso in giurisprudenza il nesso di causalità fra il tradimento e la fine del matrimonio è indispensabile e difficilmente questo potrà essere provato se nel frattempo era stato recuperato un rapporto apparentemente armonico (Corte di Cassazione: n.25560/2010, n.16270/2013 e ancora n. 11448/2017).
Tuttavia qualora si dimostra che il coniuge tradito, ha perdonato unicamente per cercare di salvare il matrimonio e per i figli, e che il coniuge adultero ha mantenuto un comportamento poco rispettose nei confronti della moglie, sarà possibile procedere con la richiesta di addebito della separazione.

In tal senso si è espressa la Cassazione con sentenza n. 12541/16 del 7.06.2017.

La decisione

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Nel caso seguito, è stato evidenziato il fatto che il perdono del tradimento da parte della cliente si era reso necessario unicamente per il benessere dei figli, ancora molto piccoli.
Inoltre abbiamo dimostrato al giudice la gravità del tradimento, avvenuto nel luogo di lavoro e noto a tutti i colleghi, i quali negli anni, erano divenuti parte della vita sociale della moglie.
Infine, abbiamo provato al tribunale che il marito continuava a essere psicologicamente violento con la donna, alla quale attribuiva la colpa del suo tradimento, anche con messaggi allegati al ricorso per separazione.

Il giudice ha così deciso per la separazione con l'addebito in capo al marito.


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