Per la Cassazione, la prova nuova prodotta in appello è ammessa se indispensabile ai fini della decisione della causa e se elimina ogni incertezza

La prova nuova in appello è quella che toglie ogni dubbio

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La "prova nuova" prodotta in appello è indispensabile quando elimina ogni incertezza. Queste le precisazioni contenute nell'ordinanza della Cassazione n. 37220/2021 (sotto allegata) con cui respinge il ricorso di un avvocato che aveva prodotto in appello un documento contenente le dichiarazioni di un collaboratore di studio, che però il giudice ha ritenuto non indispensabile e del tutto irrilevante ai fini del decidere perché non aggiungeva nulla né confermava quanto già dimostrato dal legale.

La vicenda processuale

Un avvocato si rivolge al Tribunale per chiedere il pagamento dei propri compensi professionali per la redazione di un contratto preliminare relativo all'acquisto di una villa e per l'assistenza nella fase successiva di risoluzione del contratto. Il Tribunale accoglie la domanda dell'avvocato riconoscendo però il minore importo di 9.000 euro. La convenuta ricorre in appello e l'avvocato, anche in base a nuove richieste istruttorie, ricorre in via incidentale chiedendo il corrispettivo dovuto anche per la redazione della bozza del preliminare.

La Corte di Appello respinge però le due impugnazioni e la Cassazione annulla la sentenza d'appello perché non era stato ammesso il documento prodotto in sede di appello contenente le dichiarazioni del collaboratore del legale all'investigatore privato, senza verificare se tale documento fosse indispensabile per la decisione.

La Corte d'Appello in sede di rinvio accertato però che il documento era irrilevante per la decisione. Il documento contenente le dichiarazioni del collaboratore dell'avvocato non era infatti risultato decisivo per la decisione finale non avendo integrato la prova relativa alla redazione del contratto da parte del legale e al conferimento del relativo incarico.

Valutazione errata della prova testimoniale

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L'avvocato ricorre quindi in Cassazione perché a suo dire, la Corte di merito ha valutato le dichiarazioni del testimone in contrasto con i principi sanciti dal giudice di legittimità e con il giudicato penale che lo ha assolto dal reato di calunnia per avere denunciato il suo collaboratore di falsa testimonianza. Contesta quindi e altresì la valutazione da parte del giudice dell'impugnazione della prova testimoniale.

Con il secondo invece contesta alla Corte di appello la condanna al pagamento delle spese di lite nonostante l'accoglimento della domanda avanzata per ottenete il pagamento dei propri compensi professionali.

Quando una nuova prova è indispensabile in appello

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La Cassazione adita rigetta il ricorso ritenendo il primo motivo infondato e il secondo inammissibile.

Il primo motivo in particolare è infondato perché la Corte di Appello ha ritenuto il documento nuovo prodotto dal legale come assolutamente non indispensabile e irrilevante ai fini del decidere, giudizio che in sede di legittimità non è sindacabile.

La Cassazione ricorda a questo proposito che l'art. 345, comma 3, ratione temporis applicabile al giudizio d'appello e introdotto nel 2011, prevedeva che: "Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non è imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio".

Le SU hanno precisato al riguardo che "prova nuova indispensabile è quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza, ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado."

Inammissibile invece il secondo motivo del ricorso perché come già affermato dalla Cassazione "il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché provveda sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e sulle spese dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato."

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Scarica pdf Cassazione n. 37220/2021

Foto: 123rf.com
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