La Cassazione chiarisce in quali termini un nuovo mezzo istruttorio può essere ammesso nei casi in cui ancora rileva il concetto di indispensabilità

di Valeria Zeppillli - La regola generale che vige nel sistema processuale civile è quella in base alla quale in sede di appello non è possibile introdurre nuovi mezzi di prova. Si tratta, tuttavia, di una regola che conosce delle precise eccezioni, enunciate dall'articolo 345 c.p.c., che, al terzo comma, le individua nelle ipotesi in cui la parte dimostri di non aver potuto proporre o produrre le prove nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

Sino alla riforma apportata a tale articolo dal d.l. n. 83/2012, convertito in l. n. 134/2012, l'ammissibilità di nuovi mezzi di prova era possibile anche in un'altra ipotesi: quella in cui il collegio li ritenesse indispensabili ai fini della decisione della causa.

La prova indispensabile è quella che elimina ogni incertezza

La durata dei processi in Italia è, però, tale che ancora oggi una tale previsione propaga i suoi echi e le sue conseguenze continuano ad interessare molti processi che, giunti in appello prima della riforma, devono ancora giungere a una decisione definitiva. Tanto che il 4 maggio scorso la Corte di cassazione ha depositato una sentenza, la numero 10790/2017 (qui sotto allegata), con la quale ha fatto chiarezza su cosa debba correttamente intendersi per prova nuova indispensabile.

I giudici, a tal proposito, hanno chiarito che è da ritenersi indispensabile per la decisione, e quindi acquisibile dal giudice dell'appello sino alla novella del 2012, quella che è idonea a non lasciare alcuna incertezza in relazione alla ricostruzione dei fatti accolta dalla pronuncia di primo grado. In altre parole, quella che la smentisce o la conferma senza lasciare alcun dubbio o quella che riesce a dimostrare ciò che il processo di primo grado ha lasciato non dimostrato o non dimostrato a sufficienza.

In presenza di tali caratteristiche, non rileva in senso ostativo all'introduzione della prova in giudizio, la circostanza che la parte sia incorsa nelle preclusioni istruttorie del primo grado per una propria negligenza o per altra causa.

Prova nuova: altri casi in cui la nozione rileva ancora

Va da ultimo precisato, come fatto anche nella sentenza della Corte di cassazione, che il concetto di indispensabilità della prova nuova non resta rilevante solo per le cause ordinarie giunte in secondo grado prima che esso venisse spazzato via dall'articolo 345 cp.c. ad opera della novella del 2012.

A tale concetto, infatti, si continua a fare riferimento nell'articolo 437, comma 2, c.p.c. (che regolamenta l'udienza di discussione nel rito del lavoro) e nell'articolo 7022-quater c.p.c. (concernente il procedimento sommario di cognizione).

Esso, infine, rileva per le controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti per i quali si applica il cd. rito Fornero.

Corte di cassazione testo sentenza numero 10790/2017
Valeria Zeppilli

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