La Cassazione chiarisce la portata dell'art. 345 c.p.c. nella formulazione antecedente la riforma del 2012

di Valeria Zeppilli - L'articolo 345 del codice di procedura civile subordina oggi l'ammissibilità di nuove prove o nuovi documenti nel giudizio di appello solo ed esclusivamente alla dimostrazione della parte di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

Prima della riforma che ha interessato tale norma nel 2012 per mezzo del decreto legge numero 83, tuttavia, si prevedeva l'ammissibilità di nuovi mezzi di prova in appello anche quando il collegio li riteneva indispensabili ai fini della decisione della causa.

La portata di tale previsione continua ancora oggi a produrre effetti, per tutte le cause che non sono state definite, tanto che la Corte di cassazione è tornata anche con la recente ordinanza numero 20794/2017 (qui sotto allegata), chiarendo quando effettivamente possa parlarsi di nuova prova indispensabile.

Via ogni incertezza

Per i giudici, in particolare, una nuova prova può dirsi indispensabile (e pertanto ammissibile in appello in tutti i casi ai quali si applica l'articolo 345 c.p.c. nella formulazione ante 2012) quando è "idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio" oppure in tutti i casi in cui per il suo tramite sia possibile dimostrare "quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado".

La vicenda

Nel caso di specie, la controversia vedeva contrapposti l'Inps e il Comune di Fermo e aveva ad oggetto un'area della quale il primo rivendicava la proprietà chiedendo anche la condanna del secondo al risarcimento del danno da occupazione illegittima.

L'Istituto, soccombente in primo grado tra le altre cose per non essere riuscito a dimostrare di essere divenuto proprietario dell'area in virtù di un titolo idoneo, valido ed efficace, aveva visto rigettata l'ammissione della relativa prova in secondo grado in quanto, per la Corte d'appello, l'eventuale valutazione di indispensabilità della prova non sarebbe comunque servita a superare la preclusione nella quale era incorsa la parte in primo grado.

Per la Corte di cassazione, invece, posto il principio affermato e sopra riportato, il ricorso dell'Inps va accolto e il giudice del merito dovrà tornare a pronunciarsi sulla decisività del documento prodotto in secondo grado dall'Istituto, che vede ora qualche spiraglio di vittoria.

Corte di cassazione testo ordinanza numero 20794/2017
Valeria Zeppilli

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