Dal 28 febbraio 2023 in vigore le nuove regole del processo esecutivo: dalla abolizione della formula esecutiva alla nuova vendita diretta dell'immobile passando per le novità della vendita immobiliare affidata a un professionista

Processo esecutivo riformato

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La riforma del processo civile, la cui entrata in vigore è stata anticipata in molte sue parti, dalla legge di bilancio 2023, interessa in maniera importante anche la disciplina del processo esecutivo.

Una delle novità più rilevanti apportate al processo esecutivo riguarda l'abrogazione di ogni disposizione che si riferisce alla formula esecutiva e alla spedizione di un atto in tale forma.

Questa solo una delle novità in materia di esecuzioni in vigore dal 28 febbraio 2023, vediamo insieme quali sono le altre.

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Formula esecutiva abolita

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Abolita la formula esecutiva e con essa gli inutili passaggi procedurali che ingolfano anche il lavoro delle cancellerie. Il difensore del creditore può limitarsi ad apporre una semplice attestazione di conformità della copia all'originale del titolo esecutivo, a meno che ovviamente la legge non disponga diversamente.

Muta di conseguenza anche la formulazione dell'art. 478 c.p.c sulla prestazione della cauzione, nel senso che la constatazione della prestazione della cauzione da cui dipende l'efficacia del titolo esecutivo, avviene apponendo una annotazione in calce o a margine del titolo rilasciato in copia conforme o con un atto separato che va unito al titolo.

La notificazione del titolo esecutivo in copia attestata conforme all'originale diventano gli atti che precedono l'esecuzione forzata, se le legge non prevede diversamente.

Ricerca dei beni e sospensione del precetto

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Sospeso il termine di efficacia del precetto se il creditore propone istanza per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

Come noto il termine di efficacia del precetto è di novanta giorni (art. 481 c.p.c.) ed entro tale scadenza deve, pertanto, essere avviata l'esecuzione. La ricerca dei beni con le modalità sopra descritte è già prevista dall'art. 492-bis e la relativa richiesta, avanzata dal creditore munito di titolo esecutivo e precetto, ha effetto sospensivo.

Il termine di 90 giorni, nello specifico, è sospeso fino a quando l'ufficiale giudiziario non provvede a comunicare di avere eseguito le ricerche o di non averle potute eseguire per mancanza dei presupposti o perché il Presidente del Tribunale ha rigettato l'istanza. La sospensione però è prevista anche fino alla comunicazione del processo verbale che viene redatto dall'ufficiale giudiziario al termine delle ricerche effettuate negli archivi e nelle banche dati dell'anagrafe tributaria e degli enti previdenziali.

Deposito documentazione ipotecaria e catastale

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Scende a 45 giorni il termine per il deposito della documentazione ipotecaria e catastale, per renderlo coerente con l'analogo termine previsto in relazione alla perdita di efficacia del pignoramento (art. 497).

Il termine è però prorogabile di altri 45 giorni su richiesta dei creditori o dell'esecutato. Il giudice da parte sua può concedere un termine ulteriore di 45 giorni per integrare i documenti.

La riduzione è dettata anche dal fatto che il creditore ha oggi la possibilità di venire in possesso in tempi brevi della necessaria documentazione, in particolare grazie alla possibilità di presentare certificazione notarile sostitutiva ottenibile con la consultazione telematica dei pubblici registri.

Nomina custode e liberazione dell'immobile

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In relazione alla conservazione dei beni oggetto di esecuzione, i termini per la sostituzione nella custodia del bene del debitore con il custode sono di 15 giorni dal deposito della documentazione ipotecaria e catastale.

Lo stesso giudice, inoltre, ordina più rapidamente la liberazione dell'immobile pignorato non abitato dall'esecutato e dal suo nucleo familiare ovvero occupato da soggetto privo di titolo opponibile alla procedura, e precisamente al più tardi nel momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni.

Se, invece, l'immobile è abitato dall'esecutato convivente col nucleo familiare, la liberazione è ordinata al momento in cui pronuncia il decreto di trasferimento.

Delega della vendita al professionista

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Rilevanti modifiche si registrano anche in tema di delega delle operazioni di vendita al professionista.

In particolare, la delega delle operazioni di vendita nell'espropriazione immobiliare avrà durata annuale, con possibilità di rinnovo dell'incarico. In tale lasso di tempo, il professionista delegato dovrà svolgere almeno tre esperimenti di vendita, sotto la costante vigilanza del giudice dell'esecuzione, che potrà provvedere alla sua sostituzione in caso di inadempimento.

Per proporre reclamo al giudice contro gli atti del professionista delegato si deve rispettare lo stringente termine di venti giorni che decorrono dal compimento dell'atto o dalla conoscenza dello stesso.

La fase della predisposizione del progetto di distribuzione, anche parziale, del ricavato si caratterizza per la presenza di maggiori garanzie (in particolare per le preventive istruzioni del giudice dell'esecuzione) e per termini certi e rapidi. Progetto che deve intendersi approvato in caso di mancata comparizione delle parti per la discussione dello stesso davanti al giudice dell'esecuzione.

Vendita diretta dell'immobile

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Importante novità del processo esecutivo è rappresentata anche dalla vendita diretta nel procedimento di espropriazione immobiliare.

Se autorizzato dal giudice, il debitore può infatti vendere il bene pignorato per un prezzo non inferiore al valore indicato nella relazione di stima.

In questo caso chi presenta l'offerta di acquisto deve provvedere a depositare in cancelleria una cauzione di importo non inferiore al 10% del prezzo che viene offerto. Deve poi notificare l'istanza e l'offerta al creditore procedente e a quelli intervenuti. L'immobile è aggiudicato all'offerente quando l'offerta presentata viene dichiarata ammissibile. In caso di opposizioni all'aggiudicazione il giudice deve fissare un termine per la presentazione di offerte ulteriori. L'immobile verrà aggiudicato dal Giudice al miglior offerente.

Le altre novità del processo di esecuzione

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Dal 28 febbraio 2023 sono in vigore anche le novità sui seguenti temi:

  • formazione da parte del cancelliere, per ogni procedimento esecutivo, di un fascicolo telematico e obbligo per il creditore di presentare l'originale del titolo esecutivo o la copia autenticata quando a richiederlo sono il cancelliere, il notaio o altro Pubblico ufficiale;
  • nelle vendite immobiliari con incanto obbligo a carico dell'aggiudicatario, nel termine previsto per il versamento del prezzo, di rendere dichiarazione scritta con le informazioni previste dall'art. 22 del dlgs n. 231/2007 con consentire l'adeguata verifica per finalità di contrasto al riciclaggio;
  • in relazione alle misure coercitive indirette il nuovo art. 614 bis c.p.c. prevede tra l'altro che, con il provvedimento di condanna che prevede un adempimento diverso dal pagamento di somme di denaro il giudice, per ogni violazione o inosservanza o per ogni ritardo, su richiesta, fissa la somma dovuta dall'obbligato e il provvedimento.


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