In sede di domanda di revisione dell'assegno di divorzio (ex art. 9 legge 1° dicembre 79 n.898), il Giudice adito è tenuto a valutare se siano sopraggiunte circostanze di portata tale da rendere giustificata la revisione dell'assetto realizzato con il precedente provvedimento.
Lo ha stabilito la prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 24 settembre 2002 n.13863) precisando che “la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno e/o dei criteri per la sua determinazione stabiliti dall'art. 5 [della stessa legge 898/79] può essere presa in considerazione soltanto dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze”.
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