La Cassazione afferma che in linea di principio il diritto all'assegno di divorzio permane in assenza di un nuovo matrimonio


In assenza di un nuovo matrimonio il diritto all'assegno di divorzio, in linea di principio di per sé permane. E' quanto ha affermato la prima sezione civile della Cassazione, con ordinanza n. 6111/2024 (sotto allegata).

Nella vicenda, l'ex moglie proponeva reclamo avverso il decreto con il quale il Tribunale di Velletri, in accoglimento del ricorso proposto per la modifica delle condizioni della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti, aveva revocato l'obbligo del ricorrente di contribuire al suo mantenimento.

La Corte d'appello di Roma accoglieva il reclamo e statuiva che: "a) ai fini della revoca o della riduzione dell'assegno di divorzio è necessaria la duplice condizione della sussistenza di una modificazione delle condizioni economiche degli ex coniugi e della idoneità di tale modificazione ad immutare li pregresso assetto realizzato dal precedente provvedimento sull'assegno. A tal fine, li giudice deve valutare comparativamente se siano sopraggiunte circostanze di tale portata da rendere giustificato l'adeguamento richiesto".

Il marito adiva quindi il Palazzaccio ma le censure per la Corte sono infondate. "L'assegno dovuto al coniuge separato o divorziato, per li mantenimento dei figli ad esso affidati - ricordano innanzitutto i giudici - non può subire riduzioni o detrazioni in relazione ad altre elargizioni del coniuge obbligato in favore dei figli medesimi, ove queste risultino effettuate per spirito di liberalità per soddisfare esigenze ulteriori rispetto a quelle poste a base del predetto assegno, sicché restino ricollegabili ad un titolo diverso (Cass., n. 12212/1990)". Nella specie, la Corte ha correttamente accertato che si trattava di un mutuo contratto a favore della figlia a scopo di liberalità, vivendo la medesima con il padre.

Inoltre, affermano da piazza Cavour, "in assenza di un nuovo matrimonio, il diritto all'assegno di divorzio, in linea di principio, di per sè permane, nella misura stabilita dalla sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche se il suo titolare instauri una convivenza 'more uxorio' con altra persona, salvo che sussistano i presupposti per la revisione dell'assegno, secondo il principio generale posto dall'art. 9, comma 1, l. 1 dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'art. 13, l. 6 marzo 1987, n. 74: e cioè che sia data la prova, da parte dell'ex coniuge onerato, che tale convivenza ha determinato un mutamento 'in melius' - pur se non assistito da garanzie giuridiche di stabilità, ma di fatto adeguatamente consolidato e protraentesi nel tempo - delle condizioni economiche dell'avente diritto, a seguito di un contributo al suo mantenimento da parte del convivente, o quanto meno di risparmi di spesa derivatigli dalla convivenza".

Pertanto, la relativa prova "non può essere limitata a quella della mera instaurazione e del permanere di una convivenza 'more uxorio" dell'avente diritto con altra persona, essendo detta convivenza di per sé neutra ai fini del miglioramento delle condizioni economiche del titolare, potendo essere instaurata con persona priva di redditi e patrimonio, e dovendo l'incidenza economica di detta convivenza essere valutata in relazione al complesso delle circostanze che la caratterizzano (cfr. Cass. n. 1557/2004; Cass. n. 21080/2004; Cass. S.U. 32198/2021).

Da qui il rigetto del ricorso.

Scarica pdf Cass. n. 6111/2024

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