Per determinare il venir meno dell'assegno, spiega la Cassazione, il giudice dovrà accertare il momento in cui ha avuto inizio la coabitazione della ex con il nuovo partner

di Lucia Izzo - Addio assegno di divorzio, ma solo dal momento in cui il beneficiario del contributo economico ha instaurato una nuova convivenza stabile e duratura. Sarà il giudice, nel valutare il venir meno dell'esborso, a dover accertare il momento esatto in cui si è instaurata la nuova convivenza.


Lo ha precisato la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 2732/2018 (qui sotto allegata). In occasione di un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, la Corte d'Appello aveva riformato la pronuncia di primo grado escludendo che la convivenza more uxorio dell'ex coniuge beneficiario dell'assegno facesse venire meno il diritto all'assegno stesso.


In Cassazione ricorrono entrambi, sia l'ex marito (con ricorso principale) che l'ex moglie (con ricorso incidentale), e gli Ermellini ritengono che ambedue le pretese meritino accoglimento.

Divorzio: addio l'assegno quando l'ex instaura una nuova convivenza stabile e duratura

Quanto a quella dell'ex marito, il Collegio spiega che, per consolidata giurisprudenza, la scelta dell'ex coniuge di costituire una convivenza more uxorio stabile e duratura (quindi, all'evidenza, ben diversa da una mera coabitazione tra soggetti estranei) fa venir meno il diritto all'assegno di divorzio, indipendentemente dalla posizione economica di ciascun convivente (cfr. Cass. n. 18111/2017, n. 6855/2015 e 17195/2011).


D'altronde, la stessa ex moglie aveva ammesso, nel corso del giudizio d'appello, la sua convivenza more uxorio. Tuttavia, in Cassazione, la signora evidenzia come la predetta convivenza già esisteva durante la procedura di divorzio e, pertanto, il marito avrebbe dovuto proporre la questione in tale ambito. Per avvalorare le sue affermazioni, la controricorrente richiama il verbale presidenziale nel quale l'ex si era limitato a precisare che esisteva una relazione della moglie con altra persona.


Per i giudici, la sussistenza di una relazione è indubbiamente cosa diversa dalla convivenza more uxorio ed è possibile che tale rapporto si sia trasformato, successivamente alla pronuncia di divorzio, in una vera convivenza.


Il provvedimento impugnato andrà dunque cassato con rinvio alla Corte d'Appello che, fermo il principio per cui la convivenza more uxoruio stabile e duratura dell'ex coniuge esclude il suo diritto all'assegno, ferma altresì la sussistenza di tale convivenza, dovrà accertare il momento in cui questa si e costituita,

Cass., VI civ., ord. n. 2732/2018

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